Pensione: incarico dirigenziale non costituisce trattenimento in servizio

Roma, 28 aprile 2019  – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – La Corte di Cassazione con una recente sentenza ribadire che il conferimento di un incarico dirigenziale non può essere espressione implicita della volontà di proseguire il rapporto oltre il limite previsto dalla legge.  Vediamo i dettagli.

Il conferimento di un incarico dirigenziale ad un dipendente pubblico ancorché la scadenza dello stesso sia fissata successivamente al compimento dei limiti ordinamentali per la permanenza in servizio (65 anni) non costituisce istanza di trattenimento in servizio. Ciò in quanto il prolungamento oltre il 65° anno di età è subordinato ad una formale richiesta del dipendente ed al consenso (discrezionale) dell’ente. Se manca o è presentata fuori termine la risoluzione d’ufficio scatta lo stesso.

E’ il principio espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 10668 del 1° aprile 2022 con la quale i giudici colgono l’occasione per ribadire che il conferimento di un incarico dirigenziale non può essere espressione implicita della volontà di proseguire il rapporto oltre il limite.

Continua la lettura seguendo il link >>> : https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/riscatto-online-le-attestazioni-fiscali-per-i-versamenti-effettuati-nel-2021

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