Pensioni militari, Art. 54: Ok dell’INPS alla riliquidazione dell’assegno

Roma, 16 Lug 2021 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – di Bernardo Diaz – I chiarimenti riguardano i soggetti che hanno un’anzianità contributiva tra 15 e 18 anni al 31 dicembre 1995. (Segue articolo). – L’Istituto di Previdenza procederà alla riliquidazione delle pensioni dei militari e figure equiparate con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari o superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni.

La rideterminazione del trattamento pensionistico avverrà riconoscendo per ciascun anno di anzianità sino al 31 dicembre 1995 un coefficiente di rendita del 2,44% della base pensionabile. Lo rende noto l’INPS nella Circolare n. 107/2021 con la quale l’ente di previdenza recepisce i contenuti della sentenza n. 1/2021 emessa ad inizio anno dalla Corte dei Conti a sezioni riunite.

Aliquota del 2,44%. Da diversi anni il personale militare che beneficia dell’applicazione dell’articolo 54 del Dpr 1092/1973 (Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) ha contestato le modalità di calcolo delle quote retributive della pensione.

I soggetti con meno di 18 anni al 31.12.1995 (e che quindi rientrano nel sistema di calcolo cd. misto della pensione) hanno chiesto l’applicazione di un coefficiente di rendita del 44% in presenza di un’anzianità contributiva compresa tra 15 e 18 anni al 31.12.1995 sulla scorta dell’articolo 54 del citato Dpr 1092/1973 secondo cui “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile”.

L’Inps, invece, ha sempre riconosciuto una rendita del 2,33%, al pari di quella attribuita ai dipendenti civili dello stato. L’articolo completo prosegue qui >>> https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-art-54-ok-dell-inps-alla-riliquidazione-dell-assegno-89687687

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