Pensioni Militari: Questione Applicazione art. 54 Dpr 1092/1973

Roma, 03 Dic 2018 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – di Vittorio Spinelli – Restano le interpretazioni difformi sulla corretta determinazione della misura della pensione per gli arruolati dopo gli anni ’80. (Di seguito l’articolo). – La giurisprudenza della Corte dei Conti continua a registrare pareri contrastanti sulla corretta applicazione dell’articolo 54 del Dpr 1092/1973 per il personale militare dello stato.

Dopo numerose sezioni giurisdizionali che in primo grado hanno riconosciuto legittime le richieste di una rideterminazione della misura della pensione in senso più favorevole anche la prima sezione giurisdizionale centrale d’Appello ha ribaltato con la sentenza numero 422 dell’8 novembre 2018 la richiesta di un militare che in primo grado si era visto negare il diritto al ricalcolo della pensione con un’aliquota di rendimento più elevata.

La questione, come noto, riguarda la definizione dell’aliquota di rendimento per la determinazione della quota di pensione calcolata con le regole retributive, per gli assicurati che al 31.12.1995 avevano meno di 18 anni di contributi e che, pertanto, risultano destinatari di un sistema di calcolo di tipo misto.

Attualmente vale la pena di ricordare che sono almeno tre gli orientamenti che si stanno susseguendo nei giudizi innanzi alla Corte dei Conti; vertono sull’esegesi dell’articolo 54 del citato DPR secondo il quale “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile”. L’articolo completo prosegue qui >>> https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-militari-sull-applicazione-dell-articolo-54-la-corte-dei-conti-resta-divisa-324234234

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