Roma, 03 Lug 2018 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – di Alessandra Concas – Disciplina giuridica e recenti modifiche sulla Legittima difesa: vediamo di capire quali solo. – L’articolo 52 del codice penale, rubricato “legittima difesa”, recita: Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
La legittima difesa è una giustificazione prevista dal nostro ordinamento per giustificare, e di conseguenza, non punire, chi, al fine di salvare se stesso o altri da uno stato di pericolo, agisce in prima persona, senza attendere aspettare che lo facciano le autorità competenti.
In caso di violazione di domicilio (art. 614 c.p.): quando un terzo estraneo si introduce in un’ abitazione, o in altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi, o in ogni altro luogo dove si esercita un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale, contro la volontà, espressa o tacita, dei legittimi proprietari. L’articolo completo prosegue qui >>> https://www.diritto.it/legittima-difesa-disciplina-giuridica-recenti-modifiche/