Ricorso contro il prelievo del 2,5% sullo stipendio per il TFR. Fondato il ricorso organizzato dalla Sideweb La Corte Costituzionale dichiara illegittima la trattenuta

RICORSO CONTRO IL PRELIEVO DEL 2,5% SULLO STIPENDIO PER IL TFR

 

Fondato il ricorso organizzato dalla Sideweb

La Corte costituzionale dichiara illegittima la trattenuta

 – Dal Centro Studi Diritto Militare – SideWeb –

 


Roma, 17 ott 2012 – Malgrado gli irragionevoli scetticismi diffusi da alcuni siti web e testate giornalistiche di settore contro il ricorso organizzato dalla Sideweb, la Corte Costituzionale con sentenza n. 223/2012 ha dichiarato l’illegittimità della trattenuta del 2,5% dei dipendenti pubblici operata dall’amministrazione come rivalsa per il trattamento di fine rapporto.

La Corte costituzionale ha stabilito in particolare che :

La disposizione censurata, a fronte dell’estensione del regime di cui all’articolo 2120 del codice civile (ai fini dei trattamenti di fine rapporto) sulle anzianità contributive maturate a fare tempo dal 1° gennaio 2011, determina irragionevole l’applicazione dell’aliquota del 6,91% sull’intera retribuzione, senza escludere nel contempo la vigenza della trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% della base contributiva della buonuscita, operata a titolo di rivalsa sull’accantonamento per l’indennità di buonuscita, in combinato disposto con l’art. 37 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032. Nel consentire allo Stato una riduzione dell’accantonamento, irragionevole perché  non collegata con la qualità e la quantità del lavoro prestato e perché – a parità di retribuzione – determina un ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro, la disposizione impugnata viola per ciò stesso gli articoli 3 e 36 della Costituzione. Va, quindi,  pronunciata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 10 del d.l. n. 78 del2012, nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,5% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del d.P.R. n. 1032 del 1973”.

Ebbene, evidenziandosi tale dispositivo pressoché identico alle ragioni poste nel ricorso organizzato dalla Sideweb, si è certi che coloro che vi hanno aderito non potranno che trovare pieno accoglimento.

Ora, come già anticipato nella stessa nota informativa del ricorso, potrebbe verificarsi un intervento legislativo, ma non è certamente facile prevederne i contenuti. Tuttavia, per situazioni analoghe, è capitato nel passato che il legislatore abbia fatto salve le posizioni di chi aveva un contenzioso in corso, ben tenendo conto che le pronunce della Corte producono effetti solamente per il periodo successivo alla sentenza.

Per quanto sopra, non ci resta che attendere gli sviluppi del caso.

Sarà nostra cura rimanere altamente vigili sulla questione tenendo costantemente informati tutti voi onde, se necessario, tutelarvi nelle sedi e nei modi ritenuti più opportuni.

SideWeb
Centro Studi Diritto Militare

17/10/2012

Condividi questo post