Senato: Approvato il disegno di legge in materia di libertà sindacale dei militari

Roma, 18 Nov 2021 – Riceviamo e pubblichiamo

Oggi, 17 nov, in Senato è stato approvato il disegno di legge in materia di libertà sindacale dei militari: una norma che permette formalmente ai militari di organizzarsi in sindacati, vietando, di fatto, ogni tipo di agibilità sindacale.
Il testo del mio intervento. PS Diversamente da come indicato nella grafica, NON faccio parte della Lega.

“Vorrei iniziare il mio intervento chiarendo lo scopo di questa legge. Questa legge non serve a concedere il diritto sindacale ai militari perché il diritto è stato già riconosciuto dalla Corte Costituzionale con sentenza n.120 del 2018. La Corte ha espressamente previsto che i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale di categoria e che tale diritto non sia rinviato all’intervento del legislatore, ma immediatamente esercitabile, seppur nei limiti della legislazione vigente.

Qual è allora lo scopo di questa legge? E’ quello di fissare condizioni e limiti per l’esercizio del diritto sindacale da parte dei militari. La Corte, in accordo alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, stabilisce infatti un importante principio: la libertà di riunione e associazione, nella quale rientra la libertà sindacale, non può essere negata e deve essere assicurata senza discriminazioni; è possibile prevedere per legge restrizioni all’esercizio del diritto sindacale per alcune categorie, tra cui i militari, ma solo se necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Quindi la Corte non solo ha stabilito che gli attuali organismi di rappresentanza, organici alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, non siano sufficienti a compensare l’assenza del diritto sindacale, dal momento che la libertà sindacale presuppone la facoltà di dare vita a forme autonome di rappresentanza, ma ha affermato anche che le eventuali limitazioni al diritto sindacale debbano essere giustificate dalla necessità di garantire esigenze vitali per uno stato democratico ed espressamente indicate dall’articolo 11 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Il legislatore non ha quindi piena libertà di introdurre condizioni e limiti all’attività sindacale dei militari, garantita dall’articolo 39 della Costituzione, ma deve intervenire solo dove i compiti e le finalità delle Forze armate rischierebbero di essere compromesse.

Questa legge è invece un insieme di restrizioni del tutto arbitrarie ed ingiustificate in alcuni casi tali da sopprimere totalmente il diritto sindacale. Mi soffermerò solo su alcune criticità per ragioni di tempo.

1) Il disegno di legge esclude dal diritto di libera organizzazione sindacale il personale in congedo (sia quello della riserva, sia del congedo assoluto) nonostante a questo personale il Codice dell’ordinamento militare attribuisca lo status di militare, con la conseguenza per lo stesso di non poter tutelare i propri interessi. Infatti da una parte questi militari vengono esclusi dalla legge sui sindacati militari, dall’altra non possono iscriversi ad associazioni sindacali non di categoria in quanto militari.

2) Si prevede che i sindacati militari, per poter operare, siano soggetti ad una autorizzazione che passa attraverso la verifica del possesso dei requisiti e la trascrizione in un apposito albo. Questa verifica è già di per sé un unicum, se si considera che gli altri sindacati (compresi quelli della Polizia di Stato) hanno il solo obbligo di comunicare ai rispettivi ministeri la propria costituzione e non sono sottoposti ad alcuna verifica statutaria. Questa verifica poi è in capo al Ministero della difesa e al Mef, ossia gli stessi ministeri nei confronti dei quali i sindacati dovrebbero far valere gli interessi contrapposti del personale da essi rappresentato. Peraltro, gli stessi ministeri potrebbero in qualunque momento decidere per la decadenza dell’associazione sindacale precedentemente autorizzata che, a loro giudizio, abbia perso i requisiti.

3) Si prevede il divieto di rappresentare in via esclusiva una o più categorie di personale, incidendo sulla libertà dell’organizzazione del sindacato. Non è comprensibile perché un sindacato non possa rappresentare per esempio solo gli interessi del ruolo dei marescialli o dei graduati.
E’ ancora più grave la previsione per la quale la rappresentanza di una singola categoria non debba superare il limite del 75 per cento degli iscritti al sindacato. Ciò infatti comporta l’impossibilità di iscrizione da parte del personale la cui categoria abbia già raggiunto tale percentuale e implica chiaramente una soppressione della libertà e della volontà di aderire ad uno specifico sindacato.

4) E’ previsto uno striminzito elenco di materie di competenza dei sindacati militari; al di fuori di quelle materie al sindacato è vietato fare proposte o addirittura esprimersi; in pratica si vuole un sindacato che non possa sindacare.

5) Si vieta alle articolazioni periferiche dei sindacati di dialogare con il comandante al proprio livello territoriale, restrizione che non avevano neppure gli organismi di rappresentanza.

6) Si incide pesantemente sulla libertà organizzativa del sindacato con requisiti stringenti per le candidature alle cariche direttive interne ai sindacati, che escludono gran parte del personale, e con limitazioni alla durata delle cariche, alla possibilità di rielezione e alla durata dei distacchi.

7) si prevedono alcune materie di contrattazione per i dirigenti ma non per il personale non dirigente, creando una incomprensibile disparità.
8) Si misura la rappresentatività sulla forza effettiva invece che su quella sindacalizzata, cosa che potrebbe determinare l’assenza della parte sindacale al tavolo negoziale.

9) Si prevede la possibilità per le amministrazioni di trasferire il rappresentante sindacale (anche di un sindacato rappresentativo) per incompatibilità ambientale, provvedimento altamente discrezionale;

10) Si prevede la competenza del giudice amministrativo per le controversie in ambito sindacale, disattendendo un principio generale per il quale il comportamento antisindacale si dirime di fronte al giudice del lavoro. Peraltro è previsto il versamento per il ricorrente del contributo unificato, creando una ulteriore disparità in quanto il ricorso di fronte al giudice del lavoro è gratuito.

Per ognuna di queste criticità sono state presentate in commissione proposte emendative per cercare di correggere queste storture ma ogni proposta è stata bocciata dalla maggioranza. Addirittura sono stati approvati emendamenti che hanno peggiorato il testo base e introdotto ulteriori restrizioni.
E’ stata rimandata alla prossima contrattazione la ripartizione dei distacchi e dei permessi sindacali, che non avverrà prima che siano trascorsi altri 3 anni.
E’ stata esclusa, tra l’altro, la possibilità per i sindacati militari di poter stringere convenzioni con patronati anche per l’assistenza fiscale nei confronti dei propri iscritti.
E’ stata tolta ogni forma di tutela ai dirigenti dei sindacati non rappresentativi; sono anche perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse, né possono inviare comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza o visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato.
A mio parere, l’insieme di queste limitazioni ha un solo obiettivo: permettere formalmente ai militari di organizzarsi in sindacati, vietando, di fatto, ogni tipo di agibilità sindacale.”

Dino Mininno

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