Roma, 09 settembre 2022 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – La questione dei sei scatti sul calcolo delle voci stipendiali utili per il Trattamento di Fine Servizio, si arricchisce di una nuova pronuncia giuridica. Approfondiamo.
Volendo riassumere i termini della questione, il problema deriva dalla mancata inclusione dei sei scatti stipendiali di cui all’art.6-bis del D.L. n.387 del 1987 nel calcolo del Trattamento di Fine Servizio. Partendo dall’analisi delle disposizioni di Legge che disciplinano la materia, occorre ricordare che l’attribuzione di “sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante” è stata prevista dall’art.13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, per il quale “ai fini della liquidazione della pensione e dell’indennità di buona uscita, in luogo della soppressa promozione alla vigilia” per i soli generali e colonnelli delle Forze armate e della Guardia di finanza nella posizione di “a diposizione”, all’atto della cessazione dal servizio.
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