Tutela legale del personale militare: circolare applicativa del contratto

 

Pubblichiamo la circolare applicativa della recente norma contrattuale relativa al rimborso delle spese legali. DD.PP.RR. 15 marzo 2018, n. 39 e n. 40. Recepimento dei provvedimenti di concertazione riguardanti il personale, rispettivamente, delle Forze di polizia ad ordinamento civile/militare e delle Forze armate. Triennio normativo ed economico 2016-2018. “Tutela legale”

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

 

 

Indirizzo postale: V.le dell’Esercito, 186 – 00143 Roma 

Posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it 

Posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it 

Allegati: 1;  Annessi: //. 

 

OGGETTO: DD.PP.RR. 15 marzo 2018, n. 39 e n. 40. Recepimento dei provvedimenti di concertazione riguardanti il personale, rispettivamente, delle Forze di polizia ad ordinamento civile/militare e delle Forze armate. Triennio normativo ed economico 2016-2018. “Tutela legale”.

 

 

A:                    (VEDASI ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO) 

 

 

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Seguito f.n. M_D GMIL REG2018 0298279 in data 23 maggio 2018.

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1.    PREMESSA 

Gli articoli 29 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39 e 15 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40, concernenti la “tutela legale”, prevedono – ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 32 della legge del 22 maggio 1975, n. 152 e dell’articolo 18 del decreto-legge del 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135- un beneficio ulteriore (commi 2 e 3): “al personale […] indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, che intende avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell’interessato, compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell’Amministrazione di appartenenza, una somma che, anche in modo frazionato, non può superare complessivamente l’importo di euro 5.000,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo”. Tale importo “può essere anticipato anche al personale convenuto in giudizi per responsabilità civile ed amministrativa previsti [dall’art. 18 D.L. 67/1997] salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme”.

 

2.    PERSONALE DESTINATARIO 

Le citate disposizioni si applicano al ricorrere delle seguenti tre condizioni cumulative: a. personale militare, con esclusione del:

  • personale dirigente e del personale volontario non in servizio permanente (art. 17, comma 1, DPR 39/2018; art. 1, comma 1, DPR 40/2018);
  • personale nel grado di maggiore e tenente colonnello e gradi corrispondenti (art. 17, comma 1, DPR 39/2018; art. 1, commi 1 e 2, DPR 40/2018);
  • personale in congedo, poiché i DD.PP.RR. in esame sono emanati in attuazione del D. Lgs. 12 maggio 1995, n. 195 recante le “procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”.
  1. indagato o imputato” e “convenuto”. Costituisce prova dell’assunzione della qualità di:
    • indagato, la “informazione di garanzia” ex art. 369 c.p.p., e la “informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa” ex art. 369-bis c.p.p.;
    • imputato, la richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416 c.p.p., la richiesta di giudizio immediato ex art. 453 c.p.p., la richiesta di decreto penale di condanna ex art. 459 c.p.p., la richiesta di applicazione della pena a norma dell’art. 447, comma 1, c.p.p , il decreto di citazione diretta a giudizio e il giudizio direttissimo ex art. 449 c.p.p.;
    • convenuto, la citazione a comparire a udienza fissa ex art. 163 c.p.c. e l’atto di citazione in giudizio ex art. 86 D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (“Codice di giustizia contabile”);
  2. per fatti inerenti al servizio”. Al riguardo, il requisito della “inerenza al servizio” deve essere valutato sulla base degli stessi parametri che danno luogo a rimborso delle spese legali nei casi di cui all’art. 32 L. 152/1975 e all’art. 18 D.L. 67/1997, esigendosi pertanto un nesso di strumentalità diretto tra l’adempimento del servizio e il compimento dell’atto o condotta che hanno dato luogo all’instaurazione del procedimento penale.

 

3.    DISPOSIZIONI APPLICATIVE 

  1. Il Militare interessato dovrà:
    • presentare l’istanza presso l’Ente di appartenenza corredata dai seguenti elementi:
      • specificazione che l’istanza viene avanzata ai sensi dell’art.15 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40 (o, per il personale dell’Arma dei Carabinieri, dell’art. 29 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39), e che l’attività di difesa sarà affidata a un libero professionista di fiducia;
      • descrizione dei fatti oggetto dell’indagine, dell’imputazione o della citazione a giudizio con l’esatta individuazione dell’attività di servizio nel contesto della quale essi hanno avuto luogo;
      • precisazione della fase in cui pende il procedimento;
      • importo chiesto a titolo di anticipazione, entro il limite massimo 5.000,00 euro. La norma prevede che tale importo massimo possa essere richiesto anche in forma

frazionata, vale a dire presentando più istanze successive nel tempo;

  • documentazione giudiziaria comprovante l’assunzione della qualità di indagato, imputato o convenuto (vds. paragrafo 2.b);
  • dichiarazione recante presa d’atto dell’obbligo legale di restituzione:
    • dell’intera somma nei casi previsti dai commi 2 e 3 delle citate disposizioni (responsabilità per dolo nel giudizio penale, responsabilità a qualunque titolo nel giudizio civile e amministrativo);
    • fuori dai casi in cui sussiste l’obbligo di rivalsa, della differenza tra quanto percepito a titolo di anticipazione e quanto effettivamente corrisposto per la propria difesa in giudizio;
  • dichiarazione di assunzione dell’onere di comunicare l’esito definitivo del procedimento giudiziario oggetto dell’istanza, nonché di produrre pertinente documentazione attestante l’importo delle spese sostenute;
  • presentare all’Ente, entro 30 giorni dall’erogazione dell’anticipo, la/le fattura/e di importo corrispondente, saldata/e con sistemi tracciabili (bonifico o assegno non trasferibile intestato al professionista).
  1. L’Ente:
    • anticiperà la somma dopo aver chiesto ed ottenuto dalla propria Amministrazione l’autorizzazione alla spesa;
    • avrà cura di comunicare alla Direzione Generale per il Personale Militare l’avvenuta concessione dell’anticipo ai sensi dei provvedimenti di concertazione in oggetto affinché tale somma possa essere eventualmente detratta in sede di conguaglio dall’importo complessivo del rimborso eventualmente concesso, al termine del procedimento, ai sensi dell’art. 18 D.L. 67/1997. Analoga comunicazione dovrà essere indirizzata al Ministero dell’Interno nei casi in cui si tratti di fattispecie ricadente nell’ambito di applicazione dell’art. 32 L. 152/1975.

4.    DIRAMAZIONE 

Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare, consultabile, tra l’altro, sul sito www.difesa.it di questa Direzione Generale, a tutti i Comandi/Enti dipendenti, per la opportuna e tempestiva informazione del personale interessato.

5.    DISPOSIZIONI FINALI

La presente circolare sostituisce e abroga la precedente pari oggetto n. M_D GMIL REG2018 0392667 in data 16 luglio 2018.

 

d’ordine

IL VICE DIRETTORE GENERALE

(C.A. Enrico GIURELLI)

 

 

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