Causa servizio se il modello C non viene riconosciuto è onere dell’interessato fare istanza nei termini legali

Il c.d. Mod C,  la procedura particolare di accertamento della causa di servizio prevista per il caso in cui vi siano lesioni traumatiche da causa violenta, non rimette nei termini l’infortunato che intende proporre istanza ordinaria. Con la pronuncia in commento il T.A.R. del Lazio evidenzia che  in caso di mancato riconoscimento del Mod C l’interessato deve presentare dell’ istanza di riconoscimento della causa di servizio entro i termini legali.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, in data xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, veniva attinto, al volto, da un colpo di pistola esploso da un commilitone all’interno della caserma.
In relazione alla dinamica del fatto veniva avviata la procedura prevista dall’art. 3 della Legge 1° marzo 1952, n. 157.
La infermità non veniva, però, riconosciuta dipendente da causa di servizio.
In tale evenienza la norma prevede la possibilità di attivare, a domanda dell’interessato, la normale procedura per il riconoscimento della causa di servizio.
Recita la norma : “Delle conclusioni diagnostiche e medico-legali e del relativo giudizio deve essere data partecipazione allo interessato. In caso di non accettazione, viene eseguita, a domanda, dell’interessato, la normale procedura prevista dalla legge 11 marzo 1926, n. 416”.
Il ricorrente avanzava la prevista domanda per il riconoscimento della causa di servizio in uno con la richiesta della corresponsione dell’equo indennizzo, solo in data xxxxxxxxxx, ossia dopo quasi nove anni dal fatto.
Sottoposto a visita, in data xxxxxxxx, la CMO ha riconosciuto la accusata infermità come dipendente da causa di servizio.
Anche il Comitato di verifica per le cause di servizio l’ha riconosciuta come dipendente da causa di servizio.
La resistente, di contro, ha respinto la domanda perché, come detto, tardivamente proposta.
Avverso tale determinazione è insorto il ricorrente con ricorso giurisdizionale.
Il ricorrente, in buona sostanza, ha sostenuto che, al momento del rilascio del modello C) – che non ha riconosciuto, nell’immediatezza, la dipendenza da causa di servizio dell’infortunio – non è stata partecipata al militare la possibilità di attivare una diversa procedura.
Tale omissione avrebbe dovuto comportare, a dire del predetto, la sua rimessione in termini.
Tale tesi non può essere condivisa.
La procedura prevista per il riconoscimento della causa di servizio è disciplinata, nelle peculiari ipotesi di infortuni occorsi in servizio, dalla legge n. 157/1952.
Or bene, tale fattispecie indica, con precisione e chiarezza, che nel caso di mancato riconoscimento della causa di servizio per il pregiudizio riportato in servizio, il dipendente deve provvedere, se intende insistere nell’affermare la relazione causale del nocumento con il servizio, ad avanzare la prescritta istanza nei termini decadenziali.
Tale evenienza, espressamente prevista per legge (art. 3, comma primo, r.d. 15 aprile 1928, n. 1024), non deve essere formalmente partecipata al ricorrente proprio perché contenuta nella stessa fattispecie, per cui vale il noto principio: ignorantia legis non excusat.
Conseguentemente, l’istanza per il riconoscimento della causa di servizio, avanzata dal ricorrente circa nove anni dopo il fatto, è tardiva.
Pertanto il ricorso deve essere respinto.
La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.

fonte: www.giustiziamministrativa.it

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