ASSENZE PER VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ED ESAMI DIAGNOSTICI

 

visita-medica-dottore-01042014CIRCOLARE 17 febbraio 2014, n. 2/2014 – Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni nella legge 30 ottobre 2013, n. 125 – «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» – articolo 4, comma 16-bis – assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. (14A02939) (GU Serie Generale n.85 del 11-4-2014)

Alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,  del decreto legislativo n. 165 del 2001
Con legge n. 125 del 30 ottobre  2013,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2013, e' stato  convertito  in  legge
con modifiche il decreto-legge n. 101 del  31  agosto  2013,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni».
  La legge  di  conversione,  modificando  il  citato  decreto-legge,
introduce una disposizione in materia di  assenze  per  malattia  dei
pubblici   dipendenti   al   fine   di   contrastare   il    fenomeno
dell'assenteismo nelle amministrazioni.  In  particolare,  l'art.  4,
comma 16-bis,  del  decreto,  in  vigore  dal  31  ottobre  2013,  ha
novellato il comma 5-ter dell'art. 55-septies del d.lgs. n.  165  del
30  marzo  2001,  sulle  assenze  per  visite,  terapie,  prestazioni
specialistiche ed esami diagnostici dei  dipendenti  delle  pubbliche
amministrazioni,   mentre   resta   invariato   il    regime    della
giustificazione dell'assenza di cui al comma 1 del medesimo articolo. 
  Al fine  di  assicurare  l'interpretazione  omogenea  della  norma,
considerato  altresi'  che  alcune  amministrazioni   hanno   chiesto
chiarimenti circa la sua portata, si  ritiene  necessario  fornire  i
seguenti indirizzi applicativi.
  Il citato art. 55-septies, comma 5-ter, del d.lgs.  165  del  2001,
come novellato, prevede Che «Nel caso in cui l'assenza  per  malattia
abbia  luogo  per  l'espletamento  di  visite,  terapie,  prestazioni
specialistiche od  esami  diagnostici  il  permesso  e'  giustificato
mediante  la  presentazione  di   attestazione,   anche   in   ordine
all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura,  anche  privati,
che hanno svolto la visita o la prestazione  o  trasmesse  da  questi
ultimi mediante posta elettronica.».
  A seguito dell'entrata in vigore della novella, per l'effettuazione
di visite, terapie, prestazioni specialistiche od  esami  diagnostici
il  dipendente  deve  fruire  dei  permessi  per  documentati  motivi
personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali
similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore ). 
  La giustificazione dell'assenza, ove  cio'  sia  richiesto  per  la
fruizione  dell'istituto  (es.:  permessi  per   documentati   motivi
personali), avviene mediante attestazione redatta dal  medico  o  dal
personale amministrativo della struttura pubblica o  privata  che  ha
erogato la prestazione (attestazione di presenza).
  L'attestazione di presenza  e'  consegnata  al  dipendente  per  il
successivo  inoltro  all'amministrazione   di   appartenenza   oppure
trasmessa direttamente a quest'ultima per via telematica a  cura  del
medico o della struttura. Nel caso  di  trasmissione  telematica,  la
mail  dovra'  contenere  il   file   scansionato   in   formato   PDF
dell'attestazione.
  Dall'attestazione   debbano   risultare   la   qualifica    e    la
sottoscrizione del soggetto che la redige, l'indicazione  del  medico
e/o  della  struttura  presso  cui  si  e'  svolta  la  visita  o  la
prestazione,  il  giorno,  l'orario  di  entrata  e  di  uscita   del
dipendente dalla struttura  sanitaria  erogante  la  prestazione.  Al
riguardo, va chiarito che  l'attestazione  di  presenza  non  e'  una
certificazione  di  malattia  e,  pertanto,  essa  non  deve   recare
l'indicazione  della  diagnosi.  Inoltre,  al  fine  di  evitare   la
comunicazione impropria di dati personali,  l'attestazione  non  deve
indicare il tipo di prestazione somministrata.
  Per  il  caso  di  concomitanza  tra   l'espletamento   di   visite
specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e  la
situazione  di  incapacita'  lavorativa,  trovano   applicazione   le
ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia;  in
questa ipotesi, il medico (individuato  in  base  a  quanto  previsto
dall'art. 55-septies, comma 1, del d.lgs. n. 165  del  2001  e  dalla
circolare n. 7 del 2008, par. 1) redige la relativa  attestazione  di
malattia che viene comunicata all'amministrazione secondo le consuete
modalita' (circolari nn. 1 e 2 DFP/DDI/  del  2010)  e,  in  caso  di
controllo  medico  legale,  l'assenza  dal  domicilio  dovra'  essere
giustificata mediante la produzione all'amministrazione, da parte del
dipendente,  dell'attestazione  di  presenza  presso   la   struttura
sanitaria (salva l'avvenuta  trasmissione  telematica  ad  opera  del
medico  o  della  struttura  stessa).  Come  di  regola,  il  ricorso
all'istituto  dell'assenza  per  malattia  comporta  la   conseguente
applicazione della disciplina legale  e  contrattuale  in  ordine  al
trattamento giuridico ed economico.
  Nel caso di dipendenti  che,  a  causa  delle  patologie  sofferte,
debbono  sottoporsi  periodicamente,  anche  per  lunghi  periodi,  a
terapie comportanti incapacita' al lavoro, a fini di  semplificazione
si ritiene che possa essere sufficiente anche un'unica certificazione
(che, per queste ipotesi, potra' essere cartacea) del medico  curante
che  attesti  la  necessita'  di  trattamenti   sanitari   ricorrenti
comportanti incapacita' lavorativa, secondo  cicli  o  un  calendario
stabilito  dal  medico.  Gli  interessati  dovranno   produrre   tale
certificazione all'amministrazione prima dell'inizio  della  terapia,
fornendo il calendario previsto. A tale certificazione  dovranno  poi
far seguito le singole attestazioni di presenza - redatte e trasmesse
come sopra indicato  -  dalle  quali  risulti  l'effettuazione  delle
terapie nelle singole giornate.  In  questi  casi  l'attestazione  di
presenza dovra' contenere anche l'indicazione che la  prestazione  e'
somministrata  nell'ambito  del  ciclo  o   calendario   di   terapia
prescritto dal medico curante.
  Si rammenta infine che l'attestazione di presenza puo' anche essere
documentata mediante dichiarazione sostitutiva di atto  notorio  (per
un modello di dichiarazione si veda l'allegato) redatta ai sensi  del
combinato disposto degli artt. 47 e 38 del d.P.R. n. 445 del 2000. 
  Rimane fermo in tal caso che le amministrazioni dovranno richiedere
dichiarazioni  dettagliate  e  circostanziate;  le  stesse   dovranno
inoltre attivare i necessari controlli sul loro  contenuto  ai  sensi
dell'art.  71  del  citato  decreto,  provvedendo  alla  segnalazione
all'autorita' giudiziaria  penale  e  procedendo  per  l'accertamento
della responsabilita' disciplinare nel caso di dichiarazioni  mendaci
(art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000). 

    Roma, 17 febbraio 2014 

                          Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                                  e la semplificazione: D'Alia        

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2014, n. 787
Dalla G.U: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-04-11&atto.codiceRedazionale=14A02939&elenco30giorni=false

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