Roma, 3 apr 2017 – Pubblichiamo di seguito il DPCM di cui all’oggetto, il quale oltre ad altre cose, ha prorogato il beneficio del BONUs di 80 EURO a favore del personale non dirigente delle FF.AA. e FF.PP..
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2017
Ripartizione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 365, della legge
11 dicembre 2016, n. 232. (Legge di bilancio 2017). (17A02401)
(GU n.75 del 30-3-2017)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
su proposta del
MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l’art. 1, comma 364, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
che definisce le risorse stanziate per il pubblico impiego, pari
complessivamente a 1.920,8 milioni di euro per l’anno 2017 ed a 2.633
milioni di euro a decorrere dall’anno 2018, per le finalita’ di cui
ai commi 365 e 366 del medesimo articolo nonche’ per le esigenze
assunzionali dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;
Visto l’art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
che ha istituito nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 1.480
milioni di euro per l’anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2018, da ripartire, per le finalita’ di cui alle
lettere a), b) e c), con uno o piu’ decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri da adottare, su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro
dell’interno e il Ministro della difesa, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della predetta legge;
Visto l’art. 19, commi 1 e 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.
8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», con il quale, al
fine di consentire l’assunzione di tredici dirigenti di seconda
fascia per le esigenze del Dipartimento della Protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri, viene ridotta la dotazione
iniziale del suddetto fondo per gli importi di 0,88 milioni di euro
per l’anno 2017 e di 1,76 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018;
Considerato che le disposizioni recate dalla citata lettera a)
dell’art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
finalizzate a determinare, per l’anno 2017 e a decorrere dal 2018,
gli oneri aggiuntivi, rispetto ai 300 milioni di euro previsti
dall’art. 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e
successive modificazioni, posti a carico del bilancio dello Stato per
la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in
applicazione dell’art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale
dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto
pubblico;
Considerato che le disposizioni recate dalla citata lettera b)
dell’art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
finalizzate a definire, per l’anno 2017 e a decorrere dall’anno 2018,
il finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato, in aggiunta alle facolta’ assunzionali previste a
legislazione vigente, nell’ambito delle amministrazioni ed enti ivi
individuati, tenuto conto delle specifiche richieste volte a
fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare
rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei
limiti delle vacanze di organico nonche’ nel rispetto dell’art. 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell’art. 4 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Considerato che le disposizioni recate dalla citata lettera c)
dell’art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
finalizzate a definire dall’anno 2017 l’incremento del finanziamento
previsto a legislazione vigente per garantire l’attuazione di quanto
disposto dall’art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della
legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall’art. 1, comma 5, della legge 31
dicembre 2012, n. 244, in materia di revisione dei ruoli del
personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo
nazione dei Vigili del Fuoco ovvero, per il solo anno 2017, la
proroga del contributo straordinario di cui all’art. 1, comma 972,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le
modalita’ ivi stabilite;
Visto il richiamato art. 1, comma 466, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, come modificato dall’art. 1, comma 369, della legge 11
dicembre 2016, n. 232 in virtu’ del quale: «Per il triennio
2016-2018, in applicazione dell’art. 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici
del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di
diritto pubblico, gli oneri posti a carico del bilancio statale sono
quantificati, complessivamente, in 300 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2016»;
Visto il citato art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in base al quale «Il Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, quantifica, in coerenza con i
parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di
cui all’art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni e integrazioni, l’onere derivante dalla contrattazione
collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita
norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell’art. 11 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione
integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui all’art. 40,
comma 3-bis»;
Visto l’art. 1, comma 367, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
secondo il quale con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 365 del medesimo art. 1 si provvede anche ad
aggiornare, in coerenza con quanto previsto dalla citata lettera a)
del medesimo comma 365, i criteri di determinazione degli oneri per
la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2016-2018 del
personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici
diversi dall’amministrazione statale di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 18 aprile 2016, da porre a carico dei
rispettivi bilanci ai sensi dell’art. 48, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
18 aprile 2016, emanato in attuazione dell’art. 1, comma 469, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 con cui sono stati determinati gli
oneri per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio
2016-2018 del personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed
enti pubblici diversi dall’amministrazione statale in coerenza con le
risorse stanziate per la contrattazione collettiva a carico del
bilancio dello Stato dal comma 466 del medesimo art. 1;
Visto il richiamato l’art. 48, comma 2, del citato decreto
legislativo, in base al quale «Per le amministrazioni di cui all’art.
41, comma 2, nonche’ per le universita’ italiane, gli enti pubblici
non economici e gli enti e le istituzioni di ricerca, ivi compresi
gli enti e le amministrazioni di cui all’art. 70, comma 4, gli oneri
derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati
a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto dell’art. 40, comma
3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo
dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali,
locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono definite
dal Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di
stabilita’ e di analoghi strumenti di contenimento della spesa,
previa consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali
del sistema delle autonomie»;
Tenuto conto che i dati desunti dal Conto annuale relativi al 2015
evidenziano un aumento della consistenza del personale del settore
Stato rispetto a quella considerata ai fini della definizione della
percentuale indicata nel decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 18 aprile 2016 e che pertanto si e’ reso necessario
aggiornare la predetta percentuale anche con riferimento all’anno
2016;
Valutate le esigenze sottese alle finalita’ di cui alle lettere a),
b) e c) del richiamato art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre
2016, n. 232 per la determinazione degli importi da destinare a
ciascuna delle medesime finalita’;
Considerate le indifferibili esigenze manifestate dal Ministero
della giustizia con nota del 23 febbraio 2017 che rendono necessaria
l’autorizzazione ad assumere il personale di magistratura ordinaria
di cui al concorso indetto con decreto ministeriale 5 novembre 2014,
la cui graduatoria e’ stata approvata in data 5 dicembre 2016;
Ravvisata la necessita’ di avvalersi, con decorrenza dal 1° gennaio
2017 e fino all’attuazione della delega sulla revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
delle Forze armate e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017, della
facolta’ di prorogare il contributo straordinario di cui all’art. 1,
comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e
le modalita’ ivi previste;
Sentiti il Ministro dell’interno e il Ministro della difesa;
Decreta:
Art. 1
Ripartizione del Fondo di cui all’art. 1, comma 365, della legge 11
dicembre 2016, n. 232
1. La dotazione del fondo di cui all’art. 1, comma 365, della legge
11 dicembre 2016, n. 232, come ridotta per effetto dell’art. 19,
comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pari a 1.479,12
milioni di euro per l’anno 2017 ed a 1.928,24 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2018, e’ ripartita come segue:
a) 600 milioni di euro per l’anno 2017 e 900 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2018 quali oneri aggiuntivi rispetto a quelli
previsti dall’art. 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione
collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell’art.
48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i
miglioramenti economici del personale dipendente dalle
amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;
b) 119,12 milioni di euro per l’anno 2017 e 153,24 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2018, quale finanziamento da destinare,
complessivamente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato,
in aggiunta alle facolta’ assunzionali previste a legislazione
vigente, nell’ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi
i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le
agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l’Agenzia italiana
per la cooperazione allo sviluppo, gli enti pubblici non economici e
gli enti pubblici di cui all’art. 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A valere sulle predette risorse,
il Ministero della giustizia e’ autorizzato ad assumere, a tempo
indeterminato, il contingente di personale di magistratura ordinaria
indicato nell’allegata tabella 1, nel limite massimo di spesa ivi
indicato per ciascuna annualita’. Le restanti assunzioni di personale
a tempo indeterminato, a valere sulle medesime risorse, al netto di
quelle destinate per l’assunzione di personale di magistratura
ordinaria, sono autorizzate con decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, previa valutazione delle
esigenze espresse dalle amministrazioni con apposite richieste
inoltrate alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze
– Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Per le esigenze
di assunzioni a tempo indeterminato dell’Agenzia italiana per la
cooperazione allo sviluppo si provvede, nell’ambito del medesimo
decreto, mediante l’assegnazione delle ulteriori risorse di cui
all’art. 1, comma 364, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 pari a
0,8 milioni di euro per l’anno 2017 ed a 3 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2018. Le risorse non utilizzate per le finalita’
di cui alla presente lettera sono trasferite con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze al capitolo n. 3027 dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il loro
utilizzo nell’ambito della contrattazione collettiva del pubblico
impiego;
c) 760 milioni di euro per l’anno 2017 e 875 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2018, quale finanziamento complessivamente
destinato alla:
1) proroga, dal 1° gennaio 2017 e fino all’attuazione della
delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate di cui all’art.
8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n.
124, e all’art. 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2017, del contributo straordinario
di cui all’art. 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
con la disciplina e le modalita’ ivi previste;
2) copertura degli oneri connessi alla piena attuazione dei
predetti provvedimenti di delega sulla revisione dei ruoli, in
aggiunta alle risorse gia’ previste a tal fine a legislazione
vigente;
3) copertura, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, degli oneri
indiretti derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega
sulla revisione dei ruoli di cui ai numeri 1) e 2).
Le risorse non utilizzate per le finalita’ di cui alla presente
lettera sono destinate alla contrattazione collettiva del pubblico
impiego di cui alla lettera a) del presente comma.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera b), ultimo
periodo, del presente articolo, per le finalita’ di cui alle lettere
a) e c) del medesimo comma 1, con decreti del Ministro dell’economia
e delle finanze le risorse ivi indicate sono trasferite al capitolo
n. 3027 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze. Con successivi decreti del Ministro dell’economia e delle
finanze si provvede alla ripartizione tra i bilanci delle
amministrazioni interessate delle risorse di cui al comma 1, lettere
b) e c), del presente articolo, previa richiesta delle
Amministrazioni medesime per quanto concerne la lettera c) e sulla
base delle autorizzazioni ad assumere a tempo indeterminato di cui
alla lettera b) .
Art. 2
Aggiornamento dei criteri di determinazione degli oneri per i rinnovi
contrattuali
1. Per effetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lettera a),
del presente decreto e dall’art. 1, comma 466, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, gli oneri posti a carico del bilancio dello
Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018
e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle
amministrazioni statali in regime di diritto pubblico ammontano,
complessivamente, a 300 milioni di euro per l’anno 2016, a 900
milioni di euro per l’anno 2017 ed a 1.200 milioni di euro a
decorrere dal 2018, comprensivi degli oneri contributivi ai fini
previdenziali e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive
(IRAP). Detti importi corrispondono, rispettivamente, allo 0,36%,
all’1,09% e all’1,45% del «monte salari» utile ai fini contrattuali
determinato sulla base dei dati del conto annuale 2015 di cui
all’art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, costituito
dalle voci retributive a titolo di trattamento economico principale e
accessorio al netto della spesa per l’indennita’ di vacanza
contrattuale nei valori vigenti a decorrere dall’anno 2010,
maggiorato degli oneri contributivi ai fini previdenziali e
dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive (IRAP).
2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 367, della legge
11 dicembre 2016, n. 232, le amministrazioni, istituzioni ed enti
pubblici di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, diverse dall’amministrazione statale, per la
determinazione degli oneri da porre a carico dei propri bilanci per
la contrattazione collettiva nazionale del personale dipendente per
il triennio 2016-2018, applicano i criteri di cui all’ultimo periodo
del comma 1.
3. Gli importi quantificati per gli anni 2016, 2017 e a decorrere
dal 2018 in applicazione di quanto previsto dal comma 2 si aggiungono
a quelli gia’ determinati per il pagamento dell’indennita’ di vacanza
contrattuale nei valori vigenti a decorrere dall’anno 2010.
4. Per il personale di cui all’art. 3, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, resta fermo quanto previsto
dall’art. 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Art. 3
Abrogazione
1.Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18
aprile 2016 e’ abrogato.
Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 27 febbraio 2017
p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Boschi
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 643
TABELLA 1 – ALLEGATA AL DPCM
Parte di provvedimento in formato grafico