Una nuova circolare che recepisce ed applica le indicazioni della legge di bilancio 2023.
Roma 12 febbraio 2023 – La circolare INPS numero 135 del 22 dicembre 2022 ha precisato che la perequazione delle pensioni e le attività ad essa correlate vengono effettuate e concluse prima della fine di ciascun anno per consentire ai beneficiari di riscuotere, all’inizio dell’anno successivo, gli importi rivalutati nella misura prevista dalla legge.
La stessa circolare evidenzia come la legge di bilancio, all’epoca dell’emanazione della circolare era in discussione in parlamento ed approvata solo a fine Dicembre 2022, recasse tra le varie disposizioni anche la rimodulazione dei valori con incrementi superiori a quanto previsto in precedenza. Tali disposizioni non furono applicate durante l’esame della legge, per evitare di erogare somme non certe che poi sarebbero potute essere considerate indebite nei confronti degli utenti.
Cosa riporta la legge di Bilancio
La manovra di Bilancio 2023 approvata con la legge 197 del 29 dicembre 2022 indica all’articolo 1 comma 309 i criteri di perequazione del trattamento pensionistico per il biennio 2023-2024; per tanto è previsto l’attuazione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ovvero:
il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell’importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L’aumento della rivalutazione automatica dovuto in applicazione del presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all’ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all’ammontare complessivo. Ai fini dell’applicazione del meccanismo di rivalutazione si tiene conto altresì dell’importo degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.
Valori Perequativi ed integrazione alla precedente circolare
In applicazione, quindi, delle disposizioni indicate nella manovra di bilancio, i valori perequativi sono fissati come segue:
a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento (100%);
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:
1) nella misura dell’85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
5) nella misura del 32 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.
Tutti i punti precedenti, rappresentato, l’integrazione alla circolare n. 135/2022, in ragione della rivalutazione delle pensioni per importi superiori almeno a quattro volte il trattamento minimo.
I criteri applicati e tabella riepilogativa degli incrementi effettivi
La circolare INPS numero 20 del 10 febbraio 2023 precisa anche tutti i criteri applicati per la perequazione dei valori pensionistici, quindi se un soggetto percepisce più pensioni, le stesse saranno oggetto di cumulo e la perequazione ricalcolata sul totale e non sulle singole pensioni.
In sintesi, la perequazione avverrà secondo lo schema indicato con la tabella che segue dove per ogni indice indicato quale valore perequativo nel precedente punto, sarà applicato il relativo valore percentuale di incremento, tutti gli aumenti saranno effettivi ed erogati dal mese di marzo 2023 comprensivi degli arretrati di gennaio e febbraio:
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