Roma, 20 febbraio 2023 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – Non può essere obbligato il militare che decide di non vaccinarsi, in modo particolare per i vaccini covid, lo dice una sentenza della consulta.
È incostituzionale la norma che assoggetta ad obbligo vaccinale i militari da impiegare in particolari condizioni operative senza indicare le patologie che si intendono contrastare attraverso la profilassi vaccinale. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza 25 del 2023.
L’articolo 32, secondo comma, della Costituzione stabilisce che nessuno può essere obbligato a un “determinato” trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 25 (redattore Nicolò Zanon), ha ora definito il grado di precisione richiesto al legislatore e il significato dell’aggettivo “determinato”, quando si tratti dell’imposizione di un obbligo vaccinale. Chiarendo che in questa materia la Costituzione stabilisce una riserva “relativa” di legge (che non obbliga il legislatore a introdurre una disciplina in tutto compiuta, ma lascia spazio a fonti secondarie), la sentenza afferma, però, che quando intenda imporre un obbligo vaccinale la legge non può limitarsi all’indicazione generica della tipologia di trattamento richiesta, ma deve specificare anche le patologie che si intendano contrastare attraverso la profilassi vaccinale.
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