Forze Armate e contenimento della pandemia da Covid-19: L’intervento del prof. Andrea Monti

Roma, 13 Ott 2020 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – di Andrea Monti – L’uso delle forze armate per contenere la diffusione della pandemia confermato dal decreto legge 125/2020 ripropone le criticità regolamentari che rischiano di rendere inefficace l’apporto dei militari. Seguiamo. – Il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 ripropone acriticamente l’approccio alla gestione di ordine e sicurezza pubblica adottato nella prima fase della pandemia e perpetua tal quali i problemi già evidenziati in tempi non sospetti su Formiche.net a proposito del rapporto fra governo ed enti locali e il ricorso a una inutile “sicurezza muscolare” basata anche sul ricorso improprio alle forze armate.

FORZE ARMATE E CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA. Come conferma la circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ, “proseguirà fino al prossimo 31 dicembre l’utilizzo, nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, del contingente incrementale di 753 unità di personale militare, collegato ai maggiori compiti inerenti al contenimento della diffusione del COVID-19”.

Ma la legge 125/08 (quella che istituì l’operazione “Strade sicure”) legittimò l’uso delle forze armate soltanto in funzione di prevenzione della criminalità in aree metropolitane o densamente popolate.

Di conseguenza il loro impiego per contenere i contagi è incoerente con i compiti e i poteri attribuiti loro dall’articolo 7bis della legge 125/08 e pone un problema di legittimità dei provvedimenti sanzionatori conseguenti alle azioni dei militari.

LA MISSIONE “STRADE SICURE”. In sintesi, la legge 125/08 prevede innanzi tutto che i militari diversi dai Carabinieri hanno mere funzioni di agente di pubblica sicurezza. Questo significa che non possono svolgere attività di polizia giudiziaria come arresto, fermo e sequestro).

Gli unici poteri attribuiti dalla legge (e non modificati dalla normativa successiva) sono la “identificazione e immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi  di trasporto a norma dell’articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152…L’articolo completo prosegue qui >>> https://formiche.net/2020/10/militari-inefficacia-covid/

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