Forze Polizia: tutela e sostegno maternità e paternità

Roma, 01 Set 2018 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – di Alessandro Margiotta – Applicazione alle Forze di Polizia dell’articolo 42 bis del D.Lgs. n.151/2001. Segue. – Il Consiglio di Stato, invertendo il più recente proprio orientamento sulla medesima materia (sentenze n.1317/2016; n.2426/2015 e n.6016/2013), con propria sentenza n.5068/2018 del 29 agosto 2018, ha accolto l’appello proposto dal Ministero dell’Interno avverso la sentenza di primo grado emessa dal T.A.R. Toscana n. 01246/2010 – concernente il diniego di trasferimento ad altra sede ai sensi dell’articolo 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001 opposto ad un appartenente ai Vigili del Fuoco.

Contrariamente, l’adito T.A.R. aveva accolto il ricorso annullando il diniego formulato dall’Amministrazione, richiamando, in particolare, la propria precedente sentenza n.632/2009 in cui, pronunciandosi su caso analogo, aveva affermato, tra l’altro, che le peculiarità che caratterizzano i rapporti di lavoro del personale non  contrattualizzato, pur se innegabili, tuttavia non sono sufficienti per escludere l’applicabilità dell’art. 42 bis, che fa “testuale ed indistinto riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”.

Nel merito della nuova sentenza del Consiglio di Stato, che come detto inverte clamorosamente il suo più recente e consolidato orientamento, evidenziamo come, tra gli impegni assunti dal Governo in sede di sottoscrizione dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare «Triennio normativo ed economico 2016-2018», vi era esplicitamente quello “a verificare che le Forze di polizia favoriscano la tutela della famiglia anche attraverso circolari applicative dell’articolo 42-bis della legge 26 marzo 2001, n. 151, ferma restando la rispettiva specificità e peculiarità organizzative”.

Riformando l’impugnata sentenza di primo grado, il Consiglio di Stato ha ora sostenuto che: L’articolo completo prosegue qui >>> http://www.sicurezzacgs.it/consiglio-di-stato-applicazione-alle-forze-di-polizia-dellarticolo-42-bis-del-d-lgs-n-1512001-assegnazione-temporanea-tutela-e-sostegno-maternita-e-paternita/

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