Il caso Trenta sulla “bocciatura” da parte della Corte dei Conti

Roma, 23 Gen 2019 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – di Avv. Francesco Fameli – Vediamo di capire la situazione. Segue. – Come è noto, alcuni quotidiani (anche di primissimo piano) hanno battuto poche ore fa la notizia della “bocciatura” da parte della Corte dei Conti di un decreto di nomina di un proprio consigliere, emesso dal Ministro della Difesa Elisabetta Trenta. Gli stessi giornali hanno addirittura paventato il rischio della possibile configurazione in capo alla titolare del Dicastero di una responsabilità per danno erariale nei confronti dello Stato.

Ci sembra necessario fare chiarezza, quanto meno evidenziando quattro punti che ci paiono tecnicamente obiettivi, e pertanto incontestabili: – non si tratta di un processo; – tanto meno, si tratta di una decisione definitiva; – è davvero improbabile (anzi, in questa sede, è escluso) che si configuri una responsabilità per danno erariale; – lo scenario peggiore ipotizzabile (nella prospettiva ministeriale) è quello della sostituzione del consigliere originariamente prescelto.

Procediamo con ordine. 1. Non si tratta di un processo. A scanso di equivoci (forse suggeriti dai titoli e comunque dal clamore mediatico suscitato), v’è da chiarire anzitutto che non esiste alcun processo al riguardo a carico del Ministro Trenta.

Ciò cui i giornali si riferiscono, semplicemente, altro non è che l’attività di controllo preventivo di legittimità che la Corte dei Conti – organo costituzionale deputato appunto allo svolgimento di funzioni di controllo, oltre che giurisdizionali – è chiamata di per sé sempre e comunque ad esercitare per legge su determinati atti, inclusi gli atti di nomina ministeriali, come quello in oggetto. L’articolo completo prosegue qui >>> http://www.difesaonline.it/evidenza/diritto-militare/il-caso-trenta-facciamo-chiarezza

 

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