Il Decreto legge in materia di sicurezza nel dettaglio

Roma, 09 Gen 2019 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – di Pietro Vinci – Leggiamo di seguito. – Il 3 dicembre, dell’ormai trascorso 2018, il Decreto legge in materia di sicurezza è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dandogli vigenza. Sulla bocca di molti, forse troppi e con poca imparzialità e attenzione, sono finite le previsioni riguardanti la lotta all’immigrazione clandestina. Vediamo, però, con maggior attenzione e complessivamente il suo contenuto.

Si impone maggior ordine fra le diverse categorie, esistite sino ad oggi, di permessi per protezione umanitaria: i casi sono categorizzati, si specificano le modalità con le quali si dovrà decidere se il caso personale di ciascun immigrato rientri o meno nei criteri stabiliti – eliminando le possibilità discrezionali sin troppo abusate -.

Importante a questo riguardo la decisione di prevedere come lo straniero, fermato alla frontiera e richiedente asilo, dovrà esser sottoposto ai controlli necessari: nel caso in cui avesse cercato di eludere l’iter previsto, si impone il trattenimento dell’immigrato e l’accertamento della sua identità.

La protezione internazionale potrà esser negata o revocata alla presenza di vari reati, che sono ora stati aggiornati: in caso di condanna in primo grado, per rapina ad esempio (prevista proprio nel DL Sicurezza, riprendendo il II Comma dell’Articolo 407 del Codice di Procedura penale) o tratta di persone; rilevante, sempre in questa sezione del documento (Capo II; Art.7) che ciò può avvenire anche se si tratta di reati senza aggravante.

All’articolo 7-bis, invece, ci si occupa di stabilire quando si può definire sicuro un Paese dal quale proviene l’immigrato e dunque non permettere la protezione internazionale, che sarebbe difatti insussistente. L’articolo completo prosegue qui >>> http://www.oltrelalinea.news/2019/01/06/il-dl-sicurezza-nel-dettaglio-perche-va-difeso/

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