AGGIORNAMENTO SUL PAGAMENTO SOSTITUTIVO DELLA LICENZA ORDINARIA

 

 

giustiziaTaranto, 30.6.2013 – Al lavoratore è riconosciuto il diritto irrinunciabile a «ferie annuali retribuite» al fine di consentirgli il recupero delle energie e la realizzazione di esigenze anche ricreative personali e familiari.

La licenza ordinaria spettante al personale militare, a similitudine di tutti i lavoratori, è quindi di massima fruita e non può dare luogo al pagamento sostitutivo, in particolare il legislatore ha rimarcato il principio di rango costituzionale nell’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

La Direzione Generale per il Personale Militare ha circoscritto le deroghe a tale principio per gli eventi anomali e non prevedibili (decesso, dispensa dal servizio per inidoneità permanente e assoluta) o non imputabili alla volontà del personale e/o alla negligente vigilanza dell’Amministrazione (malattia, infortunio sul lavoro, congedo di maternità) ove consegua la cessazione del rapporto di servizio (CIRCOLARE di PERSOMIL del 28/03/2013).

Le deroghe alla monetizzazione della licenza ordinaria restano disciplinate dalla (CIRCOLARE di PERSOMIL del 28/02/2011).

Diversi marescialli della Marina Militare, animati da spirito di iniziativa, hanno evidenziato in prima persona − si richiama che ai militari è vietato costituire associazioni a carattere sindacale a differenza di tutti gli altri lavoratori − che il pagamento sostitutivo non ha natura retributiva ma risarcitoria (e quindi non è soggetto a ritenuta assistenziale, previdenziale e fiscale) e in particolare che il punto 5) della circolare del 2011 contrasta con la giurisprudenza consolidata poiché il credito relativo al pagamento sostitutivo delle ferie non godute è soggetto a prescrizione ordinaria decennale e non, come ha interpretato l’Amministrazione, a quella quinquennale (Cons. Stato, Sez. II, 18 maggio 2012, n. 2356, Sez. VI, 7 maggio 2010, n. 2663 e Sez. V, 22 ottobre 2007, n. 5531; Cass. civ., Sez. lav., 11 maggio 2011, n. 10341; Tar Campania Napoli, sez. IV, 27 ottobre 2008, n. 18253).

L’Ufficio Generale del Centro Responsabilità Amministrativa della Marina Militare ha chiesto lumi alla Direzione Generale per il Personale Militare (QUESITO di MARIUGCRA del 19/11/2012).

Per i militari che si aspettavano la soluzione ministeriale, senza dover adire la Magistratura competente, la delusione è stata rinnovata, infatti l’iniziativa è stata laconicamente bollata in due righi (CIRCOLARE di PERSOMIL del 24/05/2013).

Con l’auspicio che l’ordinamento militare sia informato allo spirito repubblicano e che il diritto al sindacato sia la realtà non resta che adire la Magistratura!

ANTONIO DE MURO

 

Condividi questo post