Imposte: Esordio il 16 giugno per la “nuova Imu”, dopo l’abolizione della Tasi

Roma, 02 Giu 2020 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – di Antonella Donati – Cancellato l’acconto per case vacanza, b&b e affitti brevi. Segue. – Esordio il 16 giugno per la “nuova Imu”, dopo l’abolizione della Tasi. Non c’è però alcuno sconto perché l’aliquota di base è stata aumentata di un punto proprio per assorbire l’imposta cancellata, e in più per quest’anno i Comuni potranno mantenere tutte le maggiorazioni del passato, e la rata di acconto deve risultare esattamente pari alla metà di quanto pagato, nel 2019, sommando Imu e Tasi.

A causa della crisi del turismo dovuta al lockdown, in compenso, non dovranno versare l’acconto i proprietari di appartamenti destinati ad affitti brevi e stagionali.

Prima casa sempre esente. Per l’applicazione dell’imposta sono comunque confermate tutte le regole del passato: sempre esente la prima casa, vale a dire l’immobile nel quale il proprietario abita ed è anagraficamente residente. Non conta il numero delle case possedute ma solo il rispetto dell’uso diretto.

Quindi chi ha comprato una casa con le agevolazioni prima casa deve comunque pagare l’imposta fintanto che non ci va ad abitare.

Altre case che non pagano. Sono assimilate a prima casa, e quindi esenti, anche le abitazioni del personale delle Forze armate anche se non residenti, gli appartamenti degli anziani trasferiti in casa di cura, purché non dati in locazione.

Sono poi equiparate a prima casa le case assegnate dal giudice all’ex coniuge o al genitore affidatario, per cui il proprietario, anche se non ci abita, non deve versare l’imposta. L’articolo completo prosegue qui >>> https://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/casa/2020/06/01/news/acconto_nuova_imu-257675707/

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