INPS: circolare per le agevolazioni asilo nido

Roma, 13 marzo 2024 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo)  – L’INPS ha pubblicato una circolare relativa alle agevolazioni e rimborsi per la frequenza degli asili nido, vediamo di cosa si tratta.

Con il presente messaggio si comunica che è disponibile per l’anno 2024 la procedura di inserimento delle seguenti domande di agevolazione a sostegno delle famiglie previste dall’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni:

  • contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati dagli enti locali;
  • contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione, in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

La domanda di contributo deve essere presentata entro il 31 dicembre 2024,dal genitore o dal soggetto affidatario del minore stesso[1] e, nel caso di contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, deve essere inviata dal genitore/affidatario che ne sostiene l’onere con l’indicazione delle mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2024, fino a un massimo di 11 mensilità, per le quali si intende ottenere il contributo; mentre, nel caso di contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione, dal genitore/affidatario convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione.

La prestazione spetta per ciascun figlio di età inferiore ai 36 mesi e nell’ipotesi in cui il minore per il quale si vuole presentare la domanda compie i tre anni d’età nel corso del 2024 è possibile richiedere soltanto le mensilità comprese tra gennaio e agosto 2024.

Continua la lettura seguendo il link >>> : https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2024.03.messaggio-numero-1024-del-11-03-2024_14503.html

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