L’opinione personale è un diritto costituzionale a prescindere dall’abito che si indossa.
Roma, 1 luglio 2022 – La libera manifestazione del pensiero è espressione fondamentale indicata nel testo costituzionale al comma 1 dell’articolo 21. Vale per ogni individuo cittadino italiano: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
Lo stesso principio è indicato nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea secondo cui: Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
Per i militari sono riconosciuti gli stessi diritti che la Costituzione della Repubblica Italiana riconosce a tutti i cittadini, seppur con delle limitazioni dovuti all’osservanza dei doveri per garantire l’assolvimento dei compiti istituzionali propri delle Forze Armate.
In ogni caso, la legge consente ai Militari di: pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio per i quali deve essere ottenuta l’autorizzazione.
Sulla base di quanto indicato in premessa, il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) per il Friuli Venezia Giulia ha emesso una sentenza accogliendo il ricorso di un Appuntato Scelto Q.S. dell’Arma dei Carabinieri che era stato sanzionato dal proprio comando con un giorno di consegna semplice, al quale era stato anche rigettato il ricorso gerarchico.
Il Militare, sarebbe stato colpevole di aver pubblicato in un gruppo privato del social network Facebook un post in cui criticava l’operato dei rappresentanti politici di opposizione del comune di Forni di Sopra, evidenziando che i gruppi politici di minoranza non avrebbero mostrato il giusto interesse nei confronti della maggioranza in modo tale che ogni provvedimento fosse scandagliato e poi reso pubblico come corretta informazione. Quindi concludeva il post evidenziando ulteriormente che una opposizione del genere è solo capace di criticare, quindi inutile e non capace di essere costruttiva per il bene del paese.
Dopo circa un mese dal post pubblicato su Facebook, il comando di compagnia, ricevute le lamentele della minoranza politica di opposizione, comminava al Militate la sanzione di “giorni 1 di consegna”.
La sentenza dei giudici, quindi accogliendo il ricorso del militare, ha sancito che il contenuti del post non erano lesivi nei confronti di un singolo individuo, non rappresentava un comportamento in vita privata indecoroso e lesivo per le istituzioni. In conclusione la sentenza definisce:
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, compiutamente indicati in epigrafe.
Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, che vengono liquidate in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge.
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