Inps: pericolo contributi pensionistici militari – fac simile istanza –

Istanza_verifica_contributiPrevidenza, pensione (assicurazione)

RISCHIO PRESCRIZIONE
CONTRIBUTI PENSIONISTICI
DEL PERSONALE DELLE FF.AA. E FF.PP.

– VERIFICA LA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA –

Estratto contributivo INPS, i conti non tornano,  molte incongruenze ed errori, mentre nel 2019 entrerà in vigore la direttiva sulla prescrizione dei contributi non versati dall’Amministrazione.  Come tutelarsi contro le omissioni o gli errori della posizione assicurativa. Il diritto ad avere il resoconto annuale corretto e coerente.

 

Sommario

Esiste il rischio di non percepire la pensione?

Il problema dell’estratto conto contributivo

Come verificare i contributi versati all’INPS

Estratto conto contributivo errato o incompleto

Chiedere la verifica e il coretto allineamento dei contributi versati

Come accertare l’eventuale inadempimento dell’Amministrazione.

 

Esiste il rischio di non percepire la pensione?

Come noto l’Amministrazione è obbligata ad effettuare il versamento all’INPS della quota di contributi a carico della medesima, quale datore di lavoro, e della quota del lavoratore prelevata dal trattamento stipendiale.

Lo scorso autunno l’INPS aveva emanato una circolare che aveva diffuso tra il personale militare notevoli preoccupazioni per la notizia di un ipotetico rischio prescrizione dei contributi previdenziali non versati.

La circolare dell’INPS in argomento dettava regole in merito all’applicazione del termine di prescrizione dei contributi individuando le norme applicabili nel caso in cui l’Amministrazione non provveda ad effettuare il versamento contributivo, individuando, in tal caso, il soggetto tenuto al pagamento della pensione o alla costituzione della riserva prevista dalle norme.

La prima circolare veniva poi annullata e sostituita da una successiva con cui l’Ente previdenziale chiariva e ribadiva la portata applicativa delle norme relative alla prescrizione, specificando altresì che l’onere del trattamento pensione relativo ai contributi prescritti deve intendersi a carico al datore di lavoro che ha omesso i versamenti.


Il problema dell’estratto conto contributivo

Con le circolari sopra menzionate è emerso il problema relativo all’estratto conto contributivo e alla verifica dei contributi che devono essere versati dal datore di lavoro e delle ulteriori informazioni contenute nell’estratto contributivo (periodi riferimento, redditi, supervalutazioni ecc.).

I dati contenuti nell’estratto sono certamente utili per il calcolo della quota contributiva della pensione. Trattasi di un’informazione di particolare importanza soprattutto per gli appartenenti al sistema misto prossimi al raggiungimento degli anni di servizio utili al pensionamento, i quali per valutare l’opportunità di optare per l’accesso alla pensione, aspettativa riduzione quadri, ausiliaria o proseguimento del servizio, devono avere a disposizione una serie di informazioni e, principalmente quelle fornite dall’esatto montante contributivo.

Quanto ora scritto deve essere considerato altresì alla luce delle notevoli differenze di trattamento pensionistico che possono interessare il personale del sistema contributivo o misto, giacché non può ritenersi assolutamente affidabile il c.d. metodo “empirico” che si richiama al confronto con il valore della pensione percepita dal collega già posto in quiescenza.

Infatti sono troppe le variabili che incidono sul calcolo della pensione, ancor più di quella calcolata con il sistema misto (tre quote).

E’ utile, pertanto, attivarsi per la verifica e l’acquisizione dell’estratto conto previdenziale, anche ai fini di una verifica del conteggio che verrebbe fatto a ridosso del collocamento in congedo.

A tar riguardo è necessario sapere che con l’entrata in vigore della legge 335/1995, tutti i lavoratori hanno il diritto ad avere un resoconto annuale dei contributi versati anche al fine di permettere loro di verificare il corretto adempimento dell’Amministrazione ovvero eventuali mancanze e discrepanze in ordine alla misura e ai periodi dei versamenti.

 

Come verificare i contributi versati all’INPS

Come noto tutti gli amministrati dell’ente previdenziale possono chiedere gratuitamente le credenziali di accesso alla propria area riservata ( https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp).
Una volta effettuato l’accesso con il proprio account è possibile visualizzare ed effettuare il download del proprio estratto conto contributivo.

Evidenziamo, tuttavia, che l’estratto contributivo non ha valore certificativo.

 

Estratto conto contributivo errato o incompleto

Ci sono giunte numerose segnalazioni da parte di nostri utenti che dichiarano di riscontrare incongruenze ovvero errori o incompletezze del proprio estratto contributivo scaricato dall’area riservata dell’INPS.

Ricordiamo a tutti gli interessati che il dato contributivo è un dato essenziale sia per coloro che intendono effettuare (o far effettuare a soggetti terzi) un calcolo preliminare del trattamento pensionistico per una valutazione sulle opportunità del pensionamento, e sia per coloro che vorranno verificare, a posteriori, la correttezza del proprio trattamento pensionistico.

 

Chiedere la verifica e il coretto allineamento dei contributi versati

Non siamo in grado di comprendere le ragioni della incompletezza o delle discrepanze risultanti dall’estratto conto on line del sito INPS, si possono solo ipotizzare, a titolo di esempio, errori del sistema informatico, di inserimento dati, di comunicazioni errate da parte dell’Amministrazione di appartenenza ovvero, nella peggiore delle ipotesi delle vere e proprie mancanze nei versamenti contributivi dovuti.

Ciò premesso, al fine di agevolare i nostri utenti, sulla base delle richieste che ci sono pervenute, riteniamo opportuno mettervi a disposizione un fac-simile di istanza finalizzata alla tutela/verifica della posizione assicurativa (vidi link riportato alla fine).

 

Come accertare l’eventuale inadempimento dell’Amministrazione.

In linea teorica, per una verifica coerente dei contributi versati, occorrerebbe effettuare una ricostruzione di carriera ed economica dell’interessato e confrontare il trattamento economico percepito negli anni con quello risultante nell’estratto conto contributivo. Tale procedura, tuttavia, richiede particolari competenze e molta pazienza e la disponibilità di tutto il trattamento stipendiale percepito negli anni.

Una eventuale ulteriore modalità utile alla verifica del corretto comportamento dell’Amministrazione potrebbe essere quella di adottare a parametro di confronto il valore dei contributi indicati nelle dichiarazioni/certificazioni dei redditi rilasciate annualmente dai datori di lavoro. Trattasi, nondimeno, di una operazione non semplice ed evidentemente praticabile per i soli addetti ai lavori che comunque dovrebbero effettuare una impegnativa attività di calcolo e d confronto tra i dati stipendiali deducibili dalle buste paga, e quelli risultanti sulla certificazione.
Oltretutto, l’esistenza e la correttezza del dato riportato sui documenti in argomento non comportano necessariamente la certezza del corrispondente versamento effettuato dall’Amministrazione all’ente previdenziale.

Una seconda modalità potrebbe consistere nel formulare un’istanza di accesso indirizzata all’amministrazione di appartenenza al fine di estrarre copia della D.M.A., la Denuncia Mensile Analitica, che gli enti sostituti di imposta devono inviare annualmente all’INPS. Questo documento contiene informazioni che consentono la costituzione ed il tempestivo aggiornamento delle posizioni assicurative dei lavoratori iscritti all’Ente, nonché una maggiore precisione delle informazioni retributive e contributive individuali necessarie all’erogazione delle prestazioni e per lo svolgimento di tutte le attività istituzionali previste dall’INPS Gestione ex-Inpdap. Occorre tuttavia precisare che l’obbligo della DMA esiste a partire dall’anno 2005 mentre, per coloro che al 31/12/1995 avevano meno di 18 anni di contributi, è necessario conoscere la posizione assicurativa ovvero i contributi versati a partire dal 01/01/1996, anno in cui è entrata in vigore la riforma del sistema pensionistico.

Un ulteriore intervento potrebbe essere quello di formulare una istanza diretta all’ente previdenziale e alla propria amministrazione evidenziando che la posizione assicurativa risultante dall’estratto contributivo INPS non risulta coerente con i periodi di contribuzione e/o i trattamenti stipendiali percepiti, chiedendo la rettifica dei dati o il versamento dei contributi mancanti qualora ciò non sia avvenuto. Per questa soluzione abbiamo predisposto un fac-simile di istanza che potete scaricare e adattare alle vostre necessità.

Nulla toglie che gli interessati possano avvalersi di tutti gli strumenti che abbiamo sopra illustrato o delle ulteriori azioni che vorranno intraprendere.

Giusto a tutela degli interessati per quanto attiene alle istanze precisiamo:

• che le istanze di accesso documenti comportano le spese di estrazione copia documenti e, che in caso di silenzio dopo 30 giorni dalla presentazione, l’onere per gli interessati di agire in via giudiziale (60 giorni al TAR) o amministrativa per ottenere i documenti richiesti (a tal riguardo è utile sapere che contro il silenzio può essere altresì proposto gratuitamente ricorso alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi);

• l’azione giudiziaria avverso il silenzio dell’amministrazione inadempiente a fronte di una istanza presentata dall’interessato deve essere proposto entro un anno dalla scadenza del termine previsto per procedimento.

Proponiamo agli interessati un fac-simile di istanza che potrà essere utilizzata da coloro che hanno rilevato incongruenze nell’estratto contributivo prelevato dall’area riservata dell’INPS.

Scarica da questo link Istanza_verifica_contributi sideweb www.forzearmate.org 

Norme e Codici

Se sei interessato a tutti i riferimenti normativi leggi e circolari menzionati sopra scarica l’ebook “La posizione assicurativa e la prescrizione dei contributi del personale militare ” gratuito da questo link

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