POLIZIA PENITENZIARIA/L’indennità per la “presenza esterna”: a chi si e a chi no

Roma, 24 Apr 2018 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – di Matteo Ricciardi – Nel 2015, la Direzione Generale del Personale e della Formazione, intervenendo per l’ennesima volta a chiarimento della vicenda relativa ai presupposti per maturare l’indennità per servizi esterni al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, ha dato dei chiarimenti in ordine all’interpretazione da dare alla precedente lettera circolare del 2014. Purtroppo, al di là delle buone intenzioni della Direzione Generale, la nota del 2015 ha si chiarito alcuni punti controversi e tuttavia, non avendo ripreso l’elencazione né avendo riproposto tutte le considerazioni esplicitate nella circolare del 2014, pare abbia nuovamente concorso a generare nuovi dubbi interpretativi. Conseguentemente, appare necessaria una nuova pronuncia sulla vicenda, auspicando che questo nuovo intervento, non tralasciando alcuna ipotesi, sia effettivamente l’ultimo e chiarificatore intervento. Ovviamente non può tralasciarsi di rilevare come la necessità di questa ulteriore pronuncia derivi dalle scelte delle direzioni che, anche in diretto ed aperto contrasto le une con le altre, a parità di condizioni hanno adottato soluzioni antitetiche. A tale logica, talvolta incomprensibile, pare abbiano soggiaciuto anche alcuni Provveditorati. Tra l’altro, appare assolutamente necessario chiarire se al Personale del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti, intendendosi in tale novero sia l’aliquota destinata alle traduzioni e piantonamenti sia quella destinata ad operare negli uffici vada corrisposta l’indennità in parola, atteso che il solo criterio dell’immanenza della presenza del detenuto, valutato come discrimine tra i servizi svolti intra moenia e quelli extra moenia, appare da solo fuorviante atteso che, ad esempio, le Portinerie degli Istituti Penitenziari costituiscono un presidio di sicurezza che, proprio per tale natura, vede la presenza detenuta ridotta al solo transito temporaneo. Per tale ragione, dunque, la ratio sottesa alla dazione dell’indennità non era e non può essere la sola presenza della popolazione detenuta, ma bensì deve discendere, come infatti esplicitato nel quadro normativo, anche dalla qualità del servizio svolto. L’articolo completo prosegue qui >>> http://www.poliziapenitenziaria.it/public/post/blog/lindennita-per-la-presenza-esterna-a-chi-si-e-a-chi-no-3780.asp

 

 

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