Regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 2013, n. 157 .

 

 

armonizzazione-pensioniDECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 2013, n. 157. Regolamento di armonizzazione dei requisiti  di  accesso  al  sistema pensionistico del  personale  del  comparto  difesa-sicurezza  e  del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonche’  di  categorie di personale iscritto presso l’INPS, l’ex-ENPALS  e  l’ex-INPDAP,  in attuazione dell’articolo 24, comma 18, del decreto-legge  6  dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre 2011, n. 214. (14G00004) 

 Vigente al: 17-1-2014    

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

  Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

  Visto l’articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6  dicembre  2011,

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,

n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equita’ e  il

consolidamento dei conti pubblici, che  prevede  l’emanazione  di  un

regolamento, ai sensi dell’articolo  17,  comma  2,  della  legge  23

agosto 1988,  n.  400,  allo  scopo  di  assicurare  un  processo  di

incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche  ai

regimi pensionistici e alle gestioni  pensionistiche  per  cui  siano

previsti  requisiti  diversi  da  quelli  vigenti  nell’assicurazione

generale obbligatoria;

  Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e

successive modificazioni;

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 30 ottobre 2012;

  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione

consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 20 dicembre 2012;

  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei

deputati e del Senato della Repubblica;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 9 settembre 2013;

  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il

Ministro dell’economia e delle finanze;

 

                                Emana

                      il seguente regolamento:

 

                               Art. 1 

 

                        Disposizioni generali

 

  1. Il presente  regolamento  di  armonizzazione  dei  requisiti  di

accesso al pensionamento costituisce una prima applicazione di quanto

disposto dall’articolo 24, comma 18,  del  decreto-legge  6  dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre

2011, n. 214.

  2. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2013  i  requisiti

anagrafici  e  contributivi  previsti  dalla  normativa   antecedente

all’entrata in vigore del presente regolamento ai  fini  del  diritto

all’accesso  e  alla  decorrenza  del  trattamento  pensionistico  di

vecchiaia o di  anzianita’,  consegue  il  diritto  alla  prestazione

pensionistica secondo tale normativa.

  3. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che, a decorrere  dal

1° gennaio 2014, maturano i requisiti per il  pensionamento  indicati

nel regolamento stesso, non trovano applicazione le  disposizioni  di

cui all’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 31  maggio  2010,

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.

122, e successive modificazioni.

  4. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente regolamento

per l’accesso  attraverso  le  diverse  modalita’  ivi  stabilite  al

pensionamento, nonche’ al requisito  contributivo  per  l’accesso  al

trattamento pensionistico indipendentemente dall’eta’ anagrafica,  si

applica la disciplina degli adeguamenti alla speranza di vita di  cui

all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e  successive

modificazioni.

 

                               Art. 2  

               Soppresso fondo spedizionieri doganali

 

  1. La quota di pensione di cui all’articolo 2, comma 1, della legge

16 luglio 1997,  n.  230  e’  erogata  dall’INPS  al  compimento  del

sessantaseiesimo anno di eta’.

  2. All’articolo 1, comma 1,  del  decreto  legislativo  2  febbraio

2006, n. 42, dopo le parole: «decreto legislativo 10  febbraio  1996,

n.  103,»  sono  inserite  le  seguenti:  «e   al   soppresso   Fondo

previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali,».

 

 

                               Art. 3  

               Pensionamento anticipato per lavoratori

                  di aziende in crisi – Poligrafici

 

  1. All’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981,

n. 416,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

    a)  le  parole:  «almeno  384  contributi  mensili  ovvero   1664

contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle  A  e  B

allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27  aprile  1968,

n. 488» sono sostituite dalle seguenti: «almeno 35 anni di anzianita’

contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2014, 36 anni  di  anzianita’

contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 37 anni di  anzianita’

contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018»;

    b) le parole: «sulla base dell’anzianita’ contributiva  aumentata

di un periodo pari a 3 anni» sono soppresse;

    c)  le  parole:  «l’anzianita’  contributiva  non  puo’  comunque

risultare superiore a 35 anni;» sono soppresse.

 

 

                               Art. 4  

              Personale viaggiante addetto ai pubblici

                        servizi di trasporto

 

  1. All’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo  29

giugno 1996, n. 414, e successive modificazioni, le parole: «ai sensi

dell’articolo 5, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  503»

sono sostituite dalle  seguenti:  «al  raggiungimento  del  requisito

anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo  per  tempo

in vigore nel regime generale obbligatorio».

  2. All’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 29 giugno 1996,

n. 414, e successive modificazioni, il primo periodo e’ soppresso.

 

                               Art. 5  

                        Lavoratori marittimi

 

  1. Relativamente ai casi di cui all’articolo 4,  commi  2,  lettera

c), e 3, della legge 26 luglio 1984, n. 413, il diritto alla pensione

di vecchiaia si consegue al raggiungimento del  requisito  anagrafico

ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per  tempo  in  vigore

nel regime generale obbligatorio.

  2. All’articolo 31 della legge 26 luglio 1984, n. 413,  le  parole:

«cinquantacinquesimo anno di eta’» sono  sostituite  dalle  seguenti:

«cinquantaseiesimo  anno  di  eta’  fino   al   31   dicembre   2015,

cinquantasettesimo  anno  di  eta’  fino  al  31  dicembre   2017   e

cinquantottesimo anno di eta’ a decorrere dal 1° gennaio 2018».

 

                               Art. 6  

          Fondo lavoratori dello spettacolo – Gruppo ballo

 

  1. All’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997,

n. 182, e successive modificazioni, la  parola:  «quarantacinquesimo»

e’ sostituita dalla seguente: «quarantaseiesimo».

 

                               Art. 7  

          Fondo lavoratori dello spettacolo – Gruppo attori

 

  1. La Tabella C allegata  all’articolo  4,  comma  2,  del  decreto

legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e’ sostituita dalla seguente:

 

                                                           «Tabella C

 

                                                    (art. 4, comma 2)

                       Decorrenza della pensione

 

    

 

——————————————–

Uomini   |  dal 1° gennaio 2014  |   64    |

         |                       |  anni   |

———|———————–|———|

         |  dal 1° gennaio 2014  |   60    |

         |                       |  anni   |

         |———————–|———|

         |  dal 1° gennaio 2016  |   61    |

         |                       |  anni   |

         |———————–|———|

Donne    |  dal 1° gennaio 2018  |   62    |

         |                       |  anni   |

         |———————–|———|

         |  dal 1° gennaio 2020  |   63    |

         |                       |  anni   |

         |———————–|———|

         |  dal 1° gennaio 2022  |   64    |

         |                       |  anni   |

——————————————–».

                               Art. 8 

 

          Fondo lavoratori dello spettacolo – Gruppo canto

 

  1. L’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30  aprile  1997,

n. 182, e’ sostituito dal seguente:

  «3. Per i lavoratori dello spettacolo, gia’ iscritti alla data  del

31 dicembre 1995, appartenenti alle categorie degli  artisti  lirici,

professori d’orchestra, orchestrali, coristi,  concertisti,  cantanti

di musica leggera, la pensione di vecchiaia si consegue:

    a) all’eta’ di 61 anni per gli uomini;

    b) all’eta’ di 57 anni per le donne. Tale requisito e’ fissato  a

58 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016, a 59 anni a decorrere dal 1°

gennaio 2018, a 60 anni a decorrere dal 1° gennaio 2020 e a 61 anni a

decorrere dal 1° gennaio 2022.».

 

                               Art. 9 

 

                    Fondo sportivi professionisti

 

  1. L’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30  aprile  1997,

n. 166, e’ sostituito dal seguente:

  «1. Per i lavoratori gia’  iscritti  al  Fondo  alla  data  del  31

dicembre 1995, la pensione di vecchiaia si consegue:

    a) all’eta’ di 53 anni per gli uomini;

    b) all’eta’ di 49 anni per le donne. Tale requisito e’ fissato  a

50 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016, a 51 anni a decorrere dal 1°

gennaio 2018, a 52 anni a decorrere dal 1° gennaio 2020 e a 53 anni a

decorrere dal 1° gennaio 2022.».

 

                               Art. 10

 

 

                    Perdita del titolo abilitante

 

  1. Le  disposizioni  in  materia  di  requisiti  di  accesso  e  di

decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia, vigenti  prima

dell’entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  continuano  ad

applicarsi nei confronti dei lavoratori per i  quali  viene  meno  il

titolo  abilitante  allo  svolgimento   della   specifica   attivita’

lavorativa per raggiunti limiti  di  eta’  e  i  cui  ordinamenti  di

settore, che disciplinano il rilascio ed il rinnovo di  tale  titolo,

non ne prevedano l’elevazione. Qualora tali limiti  di  eta’  possano

essere elevati, la deroga trova applicazione solo nel caso in cui  il

lavoratore, sottoposto a giudizio di idoneita’, non abbia ottenuto il

rinnovo del titolo abilitante da parte dell’Autorita’ competente.

  2. Ai lavoratori iscritti al Fondo di previdenza del  personale  di

volo dipendente da aziende di navigazione aerea  per  i  quali  viene

meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica  attivita’

lavorativa per raggiunti limiti di eta’, si applicano,  al  ricorrere

delle condizioni di cui al comma 1,  i  requisiti  di  accesso  e  di

decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti  al  31

dicembre 2011.

  3. Ai lavoratori  appartenenti  ai  profili  professionali  di  cui

all’articolo 5 della legge 7  agosto  1990,  n.  248,  continuano  ad

applicarsi i requisiti di accesso e il regime  delle  decorrenze  dei

trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2013.

  4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti di

cui al comma 3 che maturano i  requisiti  a  partire  dalla  medesima

data, l’accesso alla pensione nei regimi  misto  e  contributivo  con

eta’ inferiori ai 60 anni e’  consentito  esclusivamente  se  risulta

maturata un’anzianita’ contributiva di 42  anni  e  3  mesi  per  gli

uomini e 41 anni e 3 mesi per le donne. Sulla  quota  retributiva  di

trattamento   relativa   alle   anzianita’   contributive    maturate

antecedentemente al 1° gennaio 2012 e’ applicata una  riduzione  pari

ad un punto percentuale per ogni anno  di  anticipo  nell’accesso  al

pensionamento rispetto all’eta’ di 60 anni; tale percentuale annua e’

elevata a due punti per ogni anno ulteriore di  anticipo  rispetto  a

due anni. Nel caso in cui l’eta’ al pensionamento non sia  intera  la

riduzione percentuale e’ proporzionale al numero di mesi.

  5. L’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 30  aprile  1997,

n. 149, e’ abrogato.

 

                               Art. 11 

 

                               Deroghe

 

  1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e  di  regime

delle decorrenze dei trattamenti pensionistici vigenti al 31 dicembre

2013 continuano ad applicarsi, ancorche’  maturino  i  requisiti  per

l’accesso al pensionamento successivamente  alla  predetta  data,  ai

soggetti di cui agli articoli da 2 a 9 del presente regolamento:

    a) collocati in mobilita’ ai sensi degli articoli 4  e  24  della

legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla  base

di accordi sindacali stipulati entro il 31 agosto 2013 ancorche’ alla

medesima data gli stessi  lavoratori  ancora  non  risultino  cessati

dall’attivita’ lavorativa, i quali in ogni caso maturino i  requisiti

per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennita’ di

mobilita’ di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge  23  luglio

1991, n. 223;

    b) collocati in mobilita’ lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6

e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive  modificazioni,

per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 31 agosto 2013 e

che alla medesima data siano cessati dall’attivita’ lavorativa;

    c) che entro il 31  agosto  2013  siano  stati  autorizzati  alla

prosecuzione volontaria della  contribuzione  e  che  perfezionino  i

requisiti anagrafici e  contributivi  utili  per  la  decorrenza  del

trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2016; questi  lavoratori

non devono aver comunque ripreso attivita’ lavorativa successivamente

all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria  della  contribuzione

ed alla predetta data del 31 agosto 2013 deve risultare accreditato o

accreditabile almeno un contributo volontario;

    d) che alla data del 31 agosto 2013 risultano essere  in  congedo

per assistere figli con disabilita’ grave ai sensi dell’articolo  42,

comma  5,  del  decreto  legislativo  26  marzo  2001,  n.  151,  con

perfezionamento entro 24 mesi  dalla  data  di  inizio  del  predetto

congedo del requisito contributivo  per  l’accesso  al  pensionamento

indipendentemente dall’eta’ anagrafica, di cui all’articolo 1,  comma

6, lettera a), della legge 23  agosto  2004,  n.  243,  e  successive

modificazioni;

    e) che abbiano risolto il rapporto di lavoro entro il  31  agosto

2013 in ragione di accordi individuali sottoscritti  anche  ai  sensi

degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura  civile  e,

senza  successiva  rioccupazione   in   qualsiasi   altra   attivita’

lavorativa, avrebbero  maturato,  secondo  la  previgente  disciplina

pensionistica, la decorrenza del trattamento pensionistico  entro  il

31 agosto 2016;

    f) che,  in  applicazione  di  accordi  collettivi  di  incentivo

all’esodo stipulati entro il  31  agosto  2013  dalle  organizzazioni

comparativamente piu’  rappresentative  a  livello  nazionale,  senza

successiva rioccupazione  in  qualsiasi  altra  attivita’  lavorativa

avrebbero maturato, secondo la previgente  disciplina  pensionistica,

la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2016;

    g)  collocati  in  cassa  integrazione   guadagni   straordinaria

finalizzata al prepensionamento ai sensi dell’articolo 37,  comma  1,

lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, in forza di accordi di

procedura sottoscritti entro il 31 agosto 2013.

  2.  Restano  applicabili  ai  lavoratori  iscritti  alle   gestioni

richiamate  dal  presente  decreto,  laddove  piu’   favorevoli,   le

disposizioni di cui all’articolo 24, commi 14 e 15, del decreto-legge

6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge

22 dicembre 2011, n. 214, di cui all’articolo  6,  comma  2-ter,  del

decreto-legge   29   dicembre   2011,   n.   216,   convertito,   con

modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio  2012,  n.  14,   di   cui

all’articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,

con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  di  cui

all’articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e di

cui all’articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102.

 

 

                               Art. 12 

 

                         Disposizione finale

 

  1. In attuazione di quanto  previsto  dall’articolo  11,  comma  3,

primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,  i  risparmi

di spesa derivanti dagli articoli da 2 a 11 del presente regolamento,

valutati in 4.724.000 euro per l’anno 2014,  a  12.280.000  euro  per

l’anno 2015, a 35.951.000 euro per l’anno 2016, a 38.800.000 euro per

l’anno 2017, a 37.583.000 euro per l’anno 2018, a 69.361.000 euro per

l’anno 2019, a 80.507.000 euro per l’anno 2020, a 86.718.000 euro per

l’anno 2021, a 70.828.000 euro per l’anno 2022 e in  86.493.000  euro

per l’anno 2023, confluiscono nel Fondo di cui all’articolo 1,  comma

235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Con decreto

del Ministro dell’economia e delle finanze e’ disposta la conseguente

integrazione del citato Fondo operando le  occorrenti  variazioni  di

bilancio.

 

                               Art. 13 

 

                          Entrata in vigore

 

  1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 

    Dato a Roma, addi’ 28 ottobre 2013 

                             NAPOLITANO

 

 

                                Letta, Presidente del  Consiglio  dei

                                ministri

 

                                Giovannini,  Ministro  del  lavoro  e

                                delle politiche sociali

 

                                Saccomanni, Ministro dell’economia  e

                                delle finanze

 

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

 

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2013

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute  e  Min.

Lavoro, registro n. 15, foglio n. 166

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