Correttivi Riordino il via libera della Commissione Difesa: Cresce il malcontento del personale

Deluse le aspettative dei diversi ruoli, aumenti di qualche euro per i gradi apicali non dirigenti.

La 4^ Commissione Permanente Difesa del Senato ha completato l’esame della proposta dello Schema di decreto legislativo recante le disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate; esprimendo il parere con condizioni che il Governo attui determinate modifiche.

L’iter dell’esame del Disegno di Legge relativo ai correttivi di riordino delle carriere del personale delle Forze Armate e di Polizia è iniziato lo scorso settembre, quando furono prorogati i termini di scadenza al 29 dicembre 2019 della legge Delega.

Quindi tutto l’iter di approvazione della legge dei nuovi correttivi deve concludersi entro la fine di questo anno, anche perché lo sviluppo delle carriere con il nuovo corso vedono la loro applicazione a partire dal 1 gennaio 2020.

Da evidenziare come dall’esame la nota del relatore si sofferma sulla parte economica, dove evidenzia la difficoltà di aumento degli stipendi perché gli stessi sono legati ad un sistema molto rigido, ovvero quello dei parametri. In pratica il trattamento economico è totalmente parametrizzato. Quindi ad ogni grado corrisponde un parametro e di conseguenza un trattamento economico che non da alcuno spazio a procedimenti di negoziazione anche nel momento in cui saranno le associazioni sindacali a dover trattare la materia.

Da qui il malcontento del personale che vede quasi nulle le possibilità di aumenti di stipendio in quanto il trattamento economico è per forza legato al grado e deve quindi sperare sempre in una promozione per percepire pochissimi euro di aumento. 

Il Parere della Commissione Difesa

Il percorso dell’esame del disegno di legge, particolarmente articolato, anche se dal mese di settembre in poi ha avuto una rapida trattazione in commissione. Infatti, moltissimi i parlamentari intervenuti, che hanno contribuito con le loro osservazioni, ad approfondire e predisporre delle proposte migliorative su diversi punti del disegno di legge.

In definitiva, la IV Commissione permanente Difesa ha espresso parere Favorevole a condizioni che: 

  1. anche al fine di superare le attuali difformità in materia di rapporti tra procedimento penale e disciplinare rispetto al resto del pubblico impiego, sia integrata la disciplina attualmente vigente per le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare mediante l’introduzione della possibilità di promuovere o riattivare il procedimento disciplinare ogniqualvolta si venga in possesso di elementi nuovi, ritenuti sufficienti per concluderlo, ivi inclusi i provvedimenti giurisdizionali non definitivi;
  2. nel medesimo articolo 1, comma 1, lettera u), numero 1, il capoverso comma 1-bis sia sostituito dal seguente: « 1-bis.  La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai volontari in ferma prefissata annuale o raffermati, nonché ai volontari in ferma prefissata quadriennale o raffermati che hanno subito ferite o lesione in Martedì 3 dicembre 2019 — 40 — Commissione IV servizio a causa di una infermità ascrivibile alla IV e alla V categoria della TAB. A.;
  3. nell’articolo 1, dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente comma: « 2-bis. Se il procedimento penale di cui al comma 1, lettera g-bis, non si conclude con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l’imputato non lo ha commesso o il fatto non costituisce reato, pronunciata ai sensi dell’articolo 530, comma 1, del codice di procedura penale, il militare può partecipare ai concorsi nelle forze armate soltanto successivamente alla definizione del conseguente procedimento disciplinare. »;
  4. nell’articolo 2, al comma 1, lettera a), il capoverso comma 1.1 sia sostituito dal seguente: « Nell’esercizio delle attività libero professionali di cui al comma 1, i medici militari non possono svolgere attività di perito o di consulente nei procedimenti giudiziari civili, penali o amministrativi in cui è coinvolta l’Amministrazione della difesa ovvero, per i medici militari del Corpo della Guardia di finanza, l’Amministrazione di appartenenza. »;
  5. nell’articolo 5 sia aggiunto il comma seguente: « 1-bis. All’articolo 682 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, comma 5, lettera a), numero 1. 1, le parole: “il 45 esimo anno di età,” sono sostituite dalle parole: “il 48 esimo anno di età,”. Siano sostituite altresì le parole: “hanno compiuto dieci anni di servizio, di cui almeno sette in servizio  permanente” con le seguenti: “siano in servizio permanete effettivo.” »;
  6. nell’articolo 6, comma 1, lettera c), le parole: « non inferiore a tre mesi » siano sostituite dalle seguenti: « non superiore a 75 giorni ». Inoltre, nel medesimo articolo 6, comma 1, lettera a), nei numeri 1.2. e 1.3 siano premesse le seguenti parole: « nel limite minimo », in luogo delle attuali « nel limite massimo »;
  7. nell’articolo 10, sia aggiunto il seguente comma: « 3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020, al personale militare sotto indicato sono attribuiti i seguenti parametri stipendiali:
    • primo luogotenente – parametro 150;
    • luogotenente – parametro 145;
    • sergente maggiore capo QS – parametro 132,5;
    • caporalmaggiore capo scelto QS – parametro 123. »;

 

Inoltre, la commissione ha proposto anche delle osservazioni, lasciando al Governo di valutare le dovute correzioni al disegno legge che poi determinano modifiche ad alcuni articoli del  COM.

Per maggiori dettagli è possibile leggere tutte le osservazioni indicate dal documento del senato qui..

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