Graduati e truppa: cosa cambia in base al nuovo Riordino

Come cambia la carriera dei Graduati e dei militari di Truppa, quali i benefici previsti dal correttivo. 

Secondo appuntamento con l’esclusiva relativa al riordino delle carriere del personale delle Forze Armate. In questo post si parlerà del riordino delle carriere previsto per il ruolo Graduati, dove pare siano stati apportati molti cambiamenti. Pochi i benefici per il personale interessato del ruolo truppa. 

Questo post è tratto dalla nota tecnica informativa, predisposta dal Consiglio Intermedio del Comando Logistico, che riteniamo particolarmente utile per coloro che si voglio avventurare nella comprensione del progetto di legge governativo sui correttivi del riordino delle carriere. 

militari

Per questo riordino della carriera dei Graduati sono cambiate le modalità di accesso al ruolo sergenti, infatti gli articoli 690 e 691 indicano una variazione delle percentuali a secondo dei titoli ed esami. 

L’introduzione transitoria delle aliquote di avanzamento per la qualifica speciale prevede differenti anzianità, a secondo dell’anno di decorrenza del grado di caporal maggiore, così come definito dalle norme transitorie; le stesse norme prevedono anche un assegno una tantum per coloro che già rivestono la qualifica. 

Ma le modifiche apportate al riordino delle carriere dei graduati sono tantissime, si cercherà di semplificarle proponendo le parti essenziali e rilevanti; di seguito un elenco in cui sono indicate le varie correzioni inserite nel decreto e per ogni punto trattato, anche il riferimento dell’articolo del COM corrispondente.

Nota: il punti che seguono riportano una sintesi delle modifiche normative che verranno introdotte in  dal Decreto Legislativo c.d. correttivo al riordino delle carriere che è in fase di approvazione. Gli interessati possono leggere la forma integrale dei testi normativi scaricando i documenti da questo link .

Ecco tutti i punti importanti per la parte di Riordino delle carriere dei Graduati:

  1. Abrogazione art. 691 c.o.m. alimentazione ruolo sergenti concorso interno – da leggere in combinato disposto con modifiche art. 690 c.o.m. che prevede alimentazione ruolo sergenti min. 40% max 85 % per titoli ed esami dai volontari in servizio permanente e min 15% max 60 per soli titoli per i volontari in servizio permanente con 10 anni di anzianità nel ruolo ( 691 e 690 c.o.m.).
  2. Modalità di reclutamento dei volontari in servizio permanente – previsione autonomo provvedimento di riammissione volontari esclusi dall’immissione in servizio permanente in ragione di procedimenti penali – ( 704 c.o.m.)
  3. Immissione nel ruolo volontari di parenti militari deceduti per servizio mix internazionali pace o attività operative – introduzione invalidità non inferiore a 80 % – (705 c.o.m.)
  4. Riduzione da 3 a 2 mesi periodo minimo durata corso per ruolo sergenti ( 773 c.o.m.)
  5. Volontari ammessi a corsi di specializzazione particolare livello tecnico – revisione sintattica obbligo ulteriori 5 anni rafferma – ( 782 c.o.m.)
  6. Corsi applicativi ufficiali ruolo speciale – introduzione anche volontari in s.p. tra soggetti con diritto a rientro nella categoria di appartenenza qualora non superano i corsi – ( 723 c.o.m.)
  7. Detrazione anzianità per cause previste da art. 858 c.o.m. e altre cause stabilite dalla legge – produce effetti su promozioni anche per graduati e sottufficiali – ( 858 – 859 c.o.m.)
  8. Transito impiego civile – previsione anche per vfp4 in posizione di rafferma idonei ma non vincitori, in caso di sopravvenuta inidoneità al servizio militare incondizionato a decorrere dall’entrata in vigore del codice – transito sospeso/condizionato in relazione a procedimenti disciplinari di stato/penali – ( 930 c.o.m.)
  9. Eliminazione commissione eventuale di avanzamento esclusiva per i volontari art. 1049 c.o.m.
  10. Attribuzione qualifica speciale – ridefinizione data formazione aliquota e ulteriori valutazioni per non idonei (art. 1307 bis c.o.m.)
  11. (Marina) Condizioni particolari per avanzamento volontari nocchieri di porto -ridefinizione condizioni impiego attribuzioni specifiche – (art. 1308 c.o.m.)
  12. (Marina) Ulteriori condizioni particolari per avanzamento – ridefinizione condizioni impiego attribuzioni specifiche – (art. 1309 c.o.m.)
  13. REGIME TRANSITORIO – Semplificazione meccanismi transito al ruolo marescialli e innalzamento età a 50 anni (art. 2197 c.o.m.)
  14. Abrogazione norma volontari ferma breve (art. 2205 c.o.m.)
  15. Ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti con almeno otto anni di permanenza nel grado, che hanno conseguito, nel periodo l gennaio 2017-30 settembre 2017, il grado di sergente, è attribuito un assegno personale pari alla differenza tra il parametro stipendiale previsto, a decorrere dal l o ottobre 2017, per il caporalmaggiore capo scelto qualifica speciale e corrispondenti e quello stabilito per il grado di sergente (D.lgs 94/2017 art. 10 comma 8 bis)
  16. Fermi restando i principi generali della concertazione, a decorrere dal l gennaio 2020 le misure annue dell’assegno funzionale pensionabile di cui all’articolo 8, commi l e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, riferite al personale del ruolo volontari in servizio permanente con 17 anni di servizio sono incrementate di Euro 270. A decorrere dal l gennaio 2025 le misure dell’assegno funzionale di cui al precedente periodo sono ulteriormente incrementate di euro 30 (VARIAZIONI AMMINISTRATIVE PROPOSTE DA CORRETTIVO)
  17. DISPOSIZIONI TRANSITORIE – Attribuzione della qualifica speciale ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare (art. 22585 ter c.o.m.); dal 2018 al 31 dicembre 2023, in deroga all’articolo 1307-bis, comma l, lettera a), i requisiti di anzianità richiesti per l’inserimento in aliquota per l’attribuzione della qualifica speciale sono rispettivamente:
    1. – 7 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianità di grado tra il 1 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013;
    2. – 6 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianità di grado tra il l gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;
    3. – 5 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianità di grado tra il l gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016;
    4. – 5 anni per i caporalmaggiori capi scelti con anzianità di grado tra il l gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, di cui all’articolo 2255-bis, comma l, lettere a) e b);
    5.  – 6 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianità di grado tra il l o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, di cui all’articolo 2255-bis, comma l, lettere c) e d).”
    6. Ai caporal maggiori capi scelti esclusi dalle aliquote di cui ai commi l e 2 per i motivi di cui all’articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di l’innovazione dei giudizi di avanzamento.
    7. I caporal maggiori capi scelti esclusi dalle aliquote di cui ai commi l e 2 per mancanza dei requisiti di cui all’articolo 1307-bis, comma l, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale è conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data 8
  18. Ai caporal maggiori capi scelti qualifica speciale con anzianità di qualifica non successiva al31 dicembre 2019, è corrisposto un assegno lordo una tantum negli importi di seguito stabiliti (art. 22 bis c.o.m.):
    1. – euro 250,00 ai caporalmaggiori capi scelti con qualifica speciale e gradi corrispondenti;
    2. – euro 350,00 ai sergenti maggiori capi scelti con qualifica speciale e corrispondenti;
  19. L’assegno di cui al comma 8-bis è altresì corrisposto al personale che consegue la qualifica speciale nell’anno 2020, negli importi di seguito specificati:
    1. – euro 250,00 ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti, con decorrenza nel grado non successiva al 31 dicembre 2013.

 

Queste la modifiche per i Volontari in Ferma Prefissata:

1 – Transito impiego civile – previsione anche per vfp4 in posizione di rafferma idonei ma non vincitori, in caso di sopravvenuta inidoneità al servizio militare incondizionato a decorrere dall’entrata in vigore del codice – transito sospeso/condizionato in relazione a procedimenti disciplinari di stato/penali – ( 930 c.o.m.)

2 – previsione pagamento ore straordinarie agli eredi dei volontari deceduti (art. 1792 c.o.m. aggiunta comma 1 bis)

Riportiamo il testo normativo nella forma che dovrebbe essere modificata dai correttivi.

Art. 1792 c.o.m.

Retribuzione accessoria dei volontari in ferma prefissata

  1. Per compensare l’attività effettuata oltre il normale orario di servizio, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico disciplinati dalla normativa vigente in materia per le singole Forze armate, è corrisposta ai volontari in ferma prefissata quadriennale l’indennità pari a euro 103,29 mensili, a far data dal 1° gennaio 2005.

1-bis. Se il volontario in ferma prefissata quadriennale decede senza aver fruito dei turni di riposo di cui al comma l, ferma restando la corresponsione dell’indennità di cui al medesimo comma l, l’attività effettuata oltre il normale orario di servizio è integralmente remunerata a favore degli eredi nella misura pari al compenso per lavoro straordinario previsto per il grado di l° caporalmaggiore e gradi corrispondenti.

  1. Ai volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere attribuiti, nell’ambito delle risorse a tal fine destinate che costituiscono limiti di spesa, i compensi forfettari di guardia e di impiego, nei limiti e con le modalità stabiliti in sede di concertazione, in misura pari al 70 per cento dell’importo previsto per il grado di 1° caporal maggiore e gradi corrispondenti.
  2. Ai volontari in ferma prefissata spettano le indennità operative in misura fissa di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e l’indennità di rischio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.
  3. La fruizione della mensa e degli alloggi collettivi di servizio è a titolo gratuito per tutti i volontari in ferma prefissata.
  4. Ai volontari in ferma prefissata non compete alcun premio di congedamento.

 

L’argomento Riordino delle Carriere non si esaurisce solo con i Graduati, infatti se con il precedente articolo avevamo illustrato in generale il riordino ed in modo specifico dei Marescialli, presto ritorneremo sull’argomento con altri post, dove si tratteranno le carriere dei sergenti, poi degli Ufficiali. Ci sarà anche spazio per approfondire la questione del personale della Marina Militare,  con importanti novità in merito agli anni di imbarco.

Non perdetevi i precedenti articoli di interesse comune all’avanzamento e il  riordino:

Leggi anche:

Rioridino delle Carriere: l’approvazione del disegno di legge si avvicina

 

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