Decreto Irpef: ecco a chi spettano gli 80 euro in busta paga. E gli esclusi

 

busta-paga-638x425Roma, 25 apr 2014 – Il Decreto Irpef di Renzi ha introdotto un credito riconosciuto ai lavoratori dipendenti pari a 640 euro (80 euro al mese a partire da maggio) per chi ha un reddito fino a 24.000 euro lordi annui nel 2014. Il bonus spetta in misura ridotta fino al limite di reddito di 26.000 euro. Vediamo però il meccanismo di calcolo dell’Irpef e delle detrazioni fiscali, e perché il bonus di 80 euro non spetta agli incapienti, che possono essere anche coloro che hanno moglie e figli a carico. E come fare attenzione per evitare la restituzione nel conguaglio fiscale di fine anno o nel modello 730.

Il Governo Renzi ha emesso il Decreto Legge, ribattezzato Decreto Irpef, nel quale vi è il bonus di 80 euro in più in busta paga riconosciuto agli italiani a partire dal mese di maggio 2014. Leggendo il testo definitivo,  si evidenzia che trattasi di credito fiscale che si aggiunge per il solo anno 2014 alla detrazione fiscale per lavoro dipendente. Ne consegue che la misura non riguarda gli incapienti, ossia coloro che per effetto del calcolo dell’Irpef, in base al reddito e alle detrazioni spettanti già non pagano l’Irpef in busta paga.

Il bonus di 80 euro, ossia di 640 euro da attribuire in busta paga per gli 8 mesi da maggio a dicembre 2014 (attenzione i datori di lavoro sono obbligati come sostituto d’imposta), è riconosciuto per chi ha fino a 24.000 euro di reddito, mentre chi ne ha 25.000 euro vedremo che subisce una riduzione del 50% del bonus, ricevendo solo 320 euro. Chi ha 26.000 euro di reddito lordo o un reddito superiore non riceve il bonus. Devono stare attenti coloro che hanno un reddito lordo (imponibile fiscale in busta paga, non il netto in busta ovviamente) che supera i 23.000 euro in quanto potrebbero essere obbligati alla restituzione in tutto o in parte del bonus nel conguaglio fiscale di fine anno (busta paga di dicembre) o in sede di presentazione del modello 730 2015. Vediamo tutti i dettagli.

Il bonus di 80 euro nel testo definitivo del Decreto Legge

Il titolo I del Decreto Legge prevede delle misure atte ad ottenere “Riduzioni di imposte e norme fiscali”. Il capo I attuale tali riduzioni attraverso una politica di “Rilancio dell’economia attraverso la riduzione del cuneo fiscale”. E la misura più importante e pubblicizzata da Renzi riguarda l’Art. 1, ossia la “Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati”. Poi c’è un articolo 2 che riguarda le disposizioni in materia di Irap. 

Il cuneo fiscale nel mondo del lavoro è la differenza tra il costo del lavoro (il costo totale che ha il datore di lavoro per avere alle dipendenze il lavoratore), il reddito lordo (retribuzione lorda del lavoratore secondo quanto stabilito dai CCNL) e l’effettivo reddito netto (il netto in busta paga percepito effettivamente dal lavoratore). In Italia la pressione fiscale e contributiva è alta e ciò scoraggia le imprese ad assumere con contratto di lavoro subordinato. In molte scelgono il lavoro a progetto per motivi legati al cuneo fiscale.

Quindi il Governo Renzi “ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia fiscale anche al fine di assicurare il rilancio dell’economia attraverso la riduzione del cuneo fiscale” (come si legge nel Decreto) interviene con una misura a favore dei lavoratori dipendenti e assimilati. Si tratta del famoso bonus di 80 euro, o per meglio dire, dell’introduzione di una detrazione fiscale aggiuntiva sul reddito di lavoro dipendente o assimilata. 

Va subito sottolineato che la misura inserita nel Decreto Legge riguarda i lavoratori dipendenti ma anche quelli assimilati, ossia ad esempio i lavoratori con contratto di collaborazione a progetto. E’ altresì destinatario dell’agevolazione fiscale chi ha un contratto di lavoro a tempo determinato, chi ha un contratto di lavoro part-time o altre tipologie di contratti che generano un reddito di lavoro dipendente o assimilato a quello di lavoro dipendente.

Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente tutti quelli inseriti nell’art. 50 del TUIR, che riportiamo in seguito. Vediamo ora il testo definitivo del Decreto Irpef nella misura integrale.

L’art. 1 – “Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati” recita: “comma 1. In attesa dell’intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l’anno 2015 e mediante l’utilizzo della dotazione del fondo di cui all’articolo 50, comma 6, al fine di ridurre nell’immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, finanziata con una riduzione e riqualificazione strutturale e selettiva della spesa pubblica, all’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari:

1) a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro”.

Al comma 2 dell’art. 1 del Decreto Legge: “2. Il credito di cui al comma precedente è rapportato al periodo di lavoro nell’anno”. Quindi l’entità del bonus Irpef, o per meglio dire del credito, dipende dal numero di mesi che il lavoratore ha lavorato nell’anno 2014.

Il comma 3: “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per il solo periodo d’imposta 2014”. Quindi è confermato che il bonus di 80 euro è per i mesi di maggio – dicembre 2014 e non oltre. Nel 2015, come la stessa prima parte dell’art. 1 del Decreto riportato sopra conferma, il bonus è rimandato alla Legge di Stabilità da farsi nel dicembre 2014: “In attesa dell’intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l’anno 2015….”.

Per quali redditi spetta il bonus di 80 euro: esclusi i redditi da pensione e altri redditi. Il bonus spetta per i redditi di cui all’art. 49 del TUIR escludendo la lettera a) del comma 2. Leggendo l’art. 49 si evidenzia che il bonus spetta per i redditi di lavoro dipendente, ma non per le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati. La misura esclude anche i redditi di cui all’art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h) e l). Pubblichiamo l’’elenco dei redditi inclusi ed esclusi (quelli assimilati a reddito di lavoro dipendente) in seguito nell’apposita sezione nella parte finale dell’articolo.

Tornando alla normativa che introduce il bonus, si evidenzia che si tratta quindi di un comma 1-bis aggiunto accanto al comma 1 dell’art. 13 del TUIR, che disciplina le detrazioni per lavoro dipendente, che a sua volta sono state modificate dalla legge di stabilità 2014. Per maggiori informazioni sul nuovo articolo 13 – Altre detrazioni del TUIR, vediamola detrazione per lavoro dipendente 2014.

Essendo un comma 1-bis aggiunto, il bonus di 640 euro è una sorta di detrazione fiscale aggiuntiva destinata a coloro che hanno un reddito di lavoro dipendente o assimilato (es. i lavoratori con contratto a progetto). Trattasi di un credito che spetta “qualora l’imposta lorda sia di importo superiore a quello della detrazione spettante”, ossia se l’Irpef lorda è superiore alla detrazione per lavoro dipendente. Solo in quel caso scatta il credito, che quindi ha un meccanismo di funzionamento simile ad una ulteriore detrazione fiscale per lavoro dipendente. Come vedremo, questo ha importanti conseguenze su coloro che già hanno detrazioni fiscali a sufficienza e non hanno più Irpef da ridurre: gli incapienti sono esclusi dal bonus di 80 euro.

Fino a 24.000 euro di reddito possono arrivare 640 euro netti in più. La norma prevede che fino a 24.000 euro la detrazione spettante è di 640 euro. Se il lavoratore non ha ulteriori detrazioni tali da ridurre già l’imposta Irpef lorda, l’incasso a partire dalla busta paga di maggio, come vedremo, potrà essere di 640 euro, che il datore di lavoro è obbligato a riconoscere per 8 mesi, fino a dicembre 2014. A conti fatti sono proprio i famosi 80 euro al mese per 8 mesi, totale 640 euro.

Esempio di lavoratore con reddito di 24.000 euro lordi (1.850 euro lordi al mese per chi percepisce la tredicesima, 1.715 euro al mese per chi percepisce anche la quattordicesima). Tale lavoratore per effetto delle aliquote Irpef applicate per scaglioni di reddito ha un irpef lorda calcolata di 5.880 euro (pagherebbe il 23% fino a 15.000 euro, che sono 3.450 euro, più il 27% sui restanti 9.000 euro, ossia 2.430 euro). A questo si applicano le detrazioni fiscali, in primis quella dell’art. 13 comma 1, ossia quella per lavoro dipendente nella nuova formulazione dopo le modifiche della Legge di Stabilità 2014.

La detrazione che riduce l’imposta lorda di 5.880 euro da pagare prevede che venga riconosciuto il seguente ammontare di detrazione: “978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro”. Nel caso di un lavoratore con reddito di 24.000 euro è pari a 1.158,40 euro. A questo punto, prima dell’applicazione del bonus di Renzi, ossia la detrazione per lavoro dipendente aggiuntiva del comma 1-bis dell’art. 13, avrebbe pagato, in assenza di ulteriori detrazioni, soprattutto quelle in busta paga per moglie e figli a carico, un irpef di 5.880 euro meno 1.158,40 euro, ossia 4.721,60 euro.

Questo lavoratore, senza moglie e figli, e con un reddito da lavoro dipendente o assimilato di 24.000 euro annui, invece di pagare 4.721,60 euro nell’arco dell’anno, pagherà 4.081,60 euro ricevendo una ulteriore detrazione mensile di 80 euro per un totale nel solo anno 2014 di 640 euro in più di detrazioni fiscali.

Bonus di Renzi per chi ha 25.000 euro o 26.000 euro. E qui bisogna stare attenti. La disposizione del Decreto Legge fa una differenza tra coloro che arrivano a 24.000 euro di reddito, i quali percepiscono in busta paga un credito di 640 euro, ossia 80 euro in più in busta paga da maggio a dicembre 2014, e coloro che superano i 24.000 euro ed hanno un reddito fino a 26.000 euro. La disposizione recita: il credito  è pari “a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro”.

Applicando la disposizione chi ha un reddito di 25.000 euro ha diritto a sostanzialmente il 50% del bonus di 80 euro. Perché il rapporto tra i 1.000 euro in più e 2.000 è pari allo 0,5 che va applicato ai 640 euro. In sostanza il credito o detrazione aggiuntiva spettante è pari a 320 euro riconosciuti per 8 mesi, quindi con 40 euro mensili. Chi ha un reddito di 26.000 euro non percepisce alcun bonus.

Esclusi gli incapienti

L’introduzione di un comma 1-bis all’art. 13, ossia il fatto che il bonus sia un credito simile ad un’ulteriore detrazione fiscale, esclude gli incapienti dal beneficio fiscale. Il bonus di Renzi agli incapienti non spetta.

Perché sono esclusi gli incapienti.

 Il meccanismo di calcolo dell’Irpef prevede che la funzione delle detrazioni fiscali è quella di ridurre l’imposta Irpef lorda calcolata sul reddito applicando le aliquote per ogni scaglione di reddito, ma non trattasi di un credito d’imposta. In sostanza se il lavoratore ha già detrazioni fiscali che riducono a zero la propria Irpef applicata in busta paga, e calcolata sul reddito complessivo, il bonus di Renzi sostanzialmente non arriva concretamente nelle tasche del lavoratore. Il decreto infatti esclude gli incapienti, ossia proprio coloro che l’Irpef non la pagano per effetto delle detrazioni. Questi lavoratori pur se hanno un reddito fino a 26.000 euro non ricevono benefici da questa disposizione, nonostante si parli di un credito (ma che scatta solo se l’imposta Irpef è superiore alle detrazioni fiscali).

L’incapienza può verificarsi sia quando il reddito è troppo basso e la sola detrazione per lavoro dipendente già riduce a zero l’imposta Irpef calcolata sul reddito, sia quando le detrazioni fiscali sono troppo alte anche in presenza di un reddito superiore a 20.000 euro. E’ il caso di contribuenti lavoratori dipendenti con moglie e figli a carico. La detrazione fiscale per moglie a carico, le detrazioni fiscali per figli a carico, che si aggiungono alla detrazione fiscale per lavoro dipendente nella nuova misura della legge di Stabilità 2014 potrebbero portare l’imposta Irpef a quota zero, ben prima che si applichi la nuova misura prevista dal Governo Renzi.

Siccome le detrazioni fiscali già non fanno pagare l’Irpef al lavoratore, la nuova misura non incide sullo stipendio netto del lavoratore, perché non ci sono restituzioni dell’Irpef pagata nel mese per effetto della nuova detrazione fiscale, quindi il padre di famiglia monoreddito che ha già moglie e figli a carico, e che già non pagava l’Irpef, non dovrebbe ricevere 80 euro in più sul proprio netto in busta paga nelle buste da maggio a dicembre 2014, pure se ha un reddito che rientra nei 24.000 euro.  Anche se il testo normativo parla di un credito che scatta se l’imposta lorda è superiore alla detrazione per lavoro dipendente.

Come viene riconosciuto il bonus di 80 euro in busta paga

Il comma 4 del Decreto Irpef stabilisce: “Per l’anno 2014, i sostituti d’imposta (ossia i datori di lavoro)… riconoscono il credito eventualmente spettante ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente decreto, ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile”. Quindi a partire da maggio 2014, l’eventuale credito spettante applicando l’art. 13 del TUIR (detrazioni per lavoro dipendente + Bonus 80 euro di Renzi) viene erogato dai datori di lavoro direttamente in busta paga.

I datori di lavoro riconoscono in bonus in busta paga in via automatica. Continua il comma 4: “Il credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuto, in via automatica, dai sostituti d’imposta”.

Il bonus è riconosciuto fino a capienza: “Il credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis…, è attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso. A tal fine, il sostituto d’imposta utilizza, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga”. Ciò significa che dipende dal periodo lavorato durante il mese (casi particolari sono per coloro che sono assunti nel mese ad esempio). Ed inoltre è riconosciuto fino a capienza, tenendo conto anche dei contributi dovuti.

Bonus di 80 euro certificato nel CUD 2015. Il comma 4 finisce con una disposizione riguardante la certificazione del bonus nel CUD 2015: “L’importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD)”.

Il ricalcolo nel conguaglio fiscale di fine anno e col modello 730 2015

Il Decreto Legge di Renzi come abbiamo detto introduce una sorta di detrazione per lavoro dipendente-bis, ossia un comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR. Ne consegue che come normalmente avviene nel meccanismo di calcolo dell’Irpef, sia in busta paga mensilmente, che annualmente nel conguaglio fiscale di fine anno a dicembre, ma anche attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi il successivo anno, il contribuente può richiedere l’eventuale bonus spettante anche dopo il mese di dicembre 2014, nel caso in cui il datore di lavoro non abbia erogato la maggiore detrazione.

In sostanza, come normalmente avviene, il lavoratore potrà ricevere in via presuntiva il bonus di 80 euro, sulla base del reddito che il datore di lavoro presume il lavoratore raggiunga nel 2014 (fino a dicembre, si intende), ma poi sia a dicembre nel conguaglio fiscale che eventualmente presentando il modello 730, il lavoratore può ricalcolare, o farsi ricalcolare, le detrazioni a lui spettanti sulla base del reddito effettivamente percepito nel 2014.

Se per le detrazioni non vi è problema, perché al massimo il contribuente paga un’Irpef a zero, sul reddito complessivo percepito nell’anno il contribuente deve stare attento: Chi ha un reddito presunto nel 2014 vicino ai 24.000 euro o 26.000 euro, ma che può essere addirittura superiore, deve star attento ad incassare il bonus. Ad esempio se il reddito presunto calcolato dal datore di lavoro sulla base del CCNL o reddito dell’anno precedente è 23.000 euro, e quindi al lavoratore arrivano in busta paga complessivi 640 euro, con 80 euro a partire dal mese di maggio 2014, il lavoratore stesso può essere  tenuto a rimborsare parte o tutto il bonus di Renzi nella busta paga del mese di dicembre 2014, quella nella quale vengono effettati i conguagli fiscali di fine anno. La restituzione in parte o in tutto può arrivare se il reddito effettivo percepito è superiore a 24.000 euro o addirittura 26.000 euro. Bastano delle prestazioni di lavoro straordinario, notturno o altre voci retributive non previste che aumentano il reddito effettivo. Quindi il contribuente lavoratore dipendente deve star attento a prevedere il proprio reddito.

Oltre che nel conguaglio fiscale di fine anno, la restituzione del bonus di 80 euro – 640 euro (o per meglio dire il pagamento di maggiori imposte Irpef dovute al maggior reddito percepito), potrebbe avvenire in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, quindi il modello 730 o Unico, dove il Caf o professionista abilitato potrebbe comunicare al lavoratore la brutta notizia che per effetto del reddito superiore a 24.000 euro o 26.000 euro, il bonus non spettava in misura piena oppure non era dovuto proprio e quindi le maggiori detrazioni fiscali sono da rimborsare al Fisco.

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 TUIR) esclusi e inclusi

Il credito previsto dal Decreto Irpef è destinato a chi ha un reddito nel 2014 inferiore a 24.000 euro lordi, e misure sono prevista anche per chi non supera 26.000 euro. Il bonus è rivolto ai lavoratori dipendenti e assimilati. Vengono esclusi dal bonus di 80 euro i redditi da pensione, dell’art. 49, comma 2 lettera a), ma anche quelli dell’art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h) e l). Vediamo quali redditi sono inclusi e quelli esclusi.

L’art. 50 del TUIR è il seguente: “1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;

b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;

c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non e’ legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;

c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente.

d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all’articolo 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343;

e) i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all’articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all’articolo 6, comma 5,del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;

g) le indennità di cui all’articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all’articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonche’ i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l’assegno del Presidente della Repubblica;

h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all’inizio dell’erogazione;

h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;

i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente ne’ capitale ne’ lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 41.

l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

Dal portale: http://job.fanpage.it/decreto-irpef-ecco-a-chi-spettano-gli-80-euro-in-busta-paga-e-gli-esclusi/#ixzz2ztQCMrOP

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