Il Disegno di legge sul Sindacato dei Militari del Movimento 5 Stelle – buone le intenzioni ma c’è ancora molto da fare…

Pubblichiamo il disegno di legge sul Sindacato dei Militari Camera dei Deputati n. 875 XVIII legislatura (Onorevole Corda + altri firmatari).

Seguirà una nostra prima sommaria analisi del documento con riserva di riaffrontare l’argomento con ulteriori approfondimenti.

Il disegno di legge nella sostanza prevede l’esistenza di organizzazioni sindacali esterne unitamente a degli organi rappresentativi interni definiti “Rappresentanze unitarie di base” che rappresentano tutte le categorie e elette a livello dei Comandi stabilito da ogni Forza armata o corpo  (art. 6) con le modalità stabilite dal regolamento che dovrà essere definito “sentite” le organizzazioni sindacali (art. 17).

Mentre il funzionamento e la costituzione delle organizzazioni sindacali sono disciplinate dagli ordinari istituti civilistici delle associazioni, con le particolarità indicate dalla Corte Costituzionale (riprese dal disegno di legge), non è definita la parte relativa alla costituzione e il funzionamento degli organismi interni che viene rimesso ad un regolamento da definire con una partecipazione, a quanto pare non vincolante, dei sindacati (a titolo di semplice esempio, il presidente delle rappresentanze interne sarà ancora il più alto in grado? o verrà eletto democraticamente? potrà essere sfiduciato?  quali limitazioni in ordine alle relative spese di funzionamento? i criteri di rappresentatività nelle elezioni ecc.).

Rispetto all’assetto normativo odierno, è ben accolta la disciplina (a dire il vero implicita) del diritto di manifestazione non in divisa e non armati, un diritto, peraltro, oggi già riconosciuto ma solo indirettamente dalle pronunce della giurisprudenza penale militare, innovativo anche il “potenziamento” della tutela dei delegati e i diritti di informazione. 

L’adesione ai sindacati è riservata al solo personale in servizio, e possono partecipare alla negoziazione solamente le organizzazioni sindacali che hanno raggiunto il 7% dei voti a livello nazionale nelle rappresentanze unitarie di base anche su base confederale (ipotizzabile ad es. una sigla che riunisce più sindacati militari).

Ebbene, coloro che da oltre 40 anni – ma evidentemente anche quelli più giovani – aspettano una riforma effettiva del sistema di rappresentanza e di tutela del personale militare, noteranno senza alcun dubbio che la riforma, ancorché sia sicuramente innovativa rispetto all’esperienza della Rappresentanza militare, anche se in qualche modo “forzata” dal recente pronunciamento della Corte Costituzionale in tema di diritti sindacali, dimostra alcune importanti zone d’ombra.

Oltre al  pericolo che il regolamento possa stravolgere gli intenti del legislatore (dato che i sindacati devono solo essere “sentiti”) emerge in modo chiaro che NESSUNA INNOVAZIONE SOSTANZIALE VIENE PROPOSTA IN TEMA DI TUTELA EFFETTIVA DEL MILITARE, e ci riferiamo esplicitamente alle MATERIE DI COMPETENZA dei sindacati e delle rappresentanze interne CHE SEMBRANO REPLICARE CON QUALCHE VARIANTE QUELLE OGGI RICONOSCIUTE AGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA.

Con riserva di analizzare più dettagliatamente il disegno di legge in argomento e gli ulteriori progetti che verranno depositati in Parlamento,  il Centro Studi Diritto Militare della Sideweb, che da numerosi anni si occupa di tutela e informazione sul personale militare, avvalendosi anche del contributo di chi da decenni ha sempre creduto nella funzione rappresentativa e nel riconoscimento dei diritti sindacali, ha elaborato una proposta di legge in tema di tutela del militare, da considerare semplicemente come un contributo di idee per una eventuale integrazione di un progetto di riforma sindacale.

IL CONTRIBUTO DI SIDEWEB WWW.FORZEARMATE.ORG

PER UNA TUTELA COLLETTIVA E INDIVIDUALE DI OGNI MILITARE SU TUTTI GLI ASPETTI  PROFESSIONALI

NEL RISPETTO DELLA SPECIFICITÀ‘ DELL’ORDINAMENTO DELLE FORZE ARMATE 

IL DIFENSORE CIVICO E MEDIATORE DEI MILITARI NELLE RELAZIONI SINDACALI E PER LA TUTELA INDIVIDUALE DEL MILITARE

Occorre premettere che quando si affronta il tema della riforma sindacale delle forze armate, le preoccupazioni dimostrate dal mondo politico e dei vertici militari sembrano prevalentemente orientate verso il problema dell’eccesso di frammentazione delle rappresentanze sindacali.

Riteniamo, invece, sia pariteticamente prioritaria la necessità di realizzare una tutela effettiva nella vita quotidiana dei militari all’interno degli aeroporti, caserme e unità navali.

E veniamo, quindi, al dunque.

Il rischio concreto è che, qualora si attribuisca allo strumento sindacale la stessa sfera di competenze che ha oggi la rappresentanza militare, si vanifichi con certezza matematica ogni sforzo di riforma dello strumento di tutela del personale militare, dando luogo ad uno strumento che nascerà già “morto” in partenza.

Fondamentalmente possiamo affermare che il principale motivo di insuccesso della attuale rappresentanza è legato proprio ai limiti delle competenze, giacché attualmente vengono esclusi aspetti essenziali della vita quotidiana di ogni militare che meritano, invece, di essere tutelati quantomeno sotto il profilo della trasparenza e della garanzia di legittimità. Tale limitazione ha contributo certamente ad alimentare una sensazione di sfiducia e di defezione che si è tradotta, in conclusione, in una perdita di effettività della funzione di rappresentanza e, non ultimo per importanza, una pericolosa frattura tra la base militare e la stessa catena gerarchica minando la credibilità e l’autorevolezza di quest’ultima.

Queste le ragioni principali per cui è necessario intervenire con una riforma che, oltre a evitare una eccessiva frammentazione, permetta ai nuovi organismi rappresentativi competenze anche sulle materie che fino ad oggi sono state escluse agli organi di rappresentanza.

Siamo consapevoli che tale apertura potrebbe alimentare preoccupazioni da parte i vertici militari i quali certamente si opporranno eccependo i limiti posti a salvaguardia delle istituzioni e della loro funzionalità. Da qui la ragione e il fondamento della soluzione normativa che verrà di seguito illustrata.

Si tratta semplicemente di trovare un giusto equilibrio tra interessi del personale e quelli dell’amministrazione, un equilibrio che riteniamo possa essere raggiunto attribuendo alle rappresentanze unitarie di base (l’organismo interno) anche quelle materie attualmente proibite alla rappresentanza. La formula che permette di equilibrare i due interessi si concreta fondamentalmente sulla misura dei poteri di intervento degli organi rappresentanza in relazione alle differenti materie.

Più in specifico la proposta che segue conferma l’attribuzione alle organizzazioni sindacali e rappresentanze unitarie di base un pieno potere di natura negoziale ovvero contrattuale, sulle materie già indicate nel disegno di legge. Per quanto riguarda invece in generale tutti gli altri argomenti attinenti al servizio e alla disciplina, viene attribuita una competenza di natura solamente consultiva ovvero di compartecipazione o condivisione delle decisioni e di tutela a garanzia della trasparenza e legittimità dell’azione amministrativa.

Evidentemente questo potrebbe risultare il vero e proprio passaggio storico e l’originalità della riforma, se si vuole effettivamente dare uno strumento di tutela reale e concreta sulla vita quotidiana del soldato. Il compromesso che potrebbe rendere accettabile anche per le gerarchie questo passaggio fondamentale legato alle competenze, è quello di introdurre la figura di un mediatore all’interno di ogni caserma che possa rendersi da interfaccia in caso di “scontri” negoziali, e diventi uno strumento fondamentalmente di conciliazione dei due interessi quello del comandante del reparto è quello dell’organismo di rappresentanza sindacale ovvero unitario di base.

Nella dinamica ordinaria delle relazioni sindacali i Comandanti si troverebbero a gestire a livello periferico dei rapporti di natura tendenzialmente contenziosa vedendosi sottoposti altresì alle eventuali azioni giudiziarie degli organi sindacali ma anche dei singoli militari. Oltre a ciò dovrebbero gestire le difficoltà tecniche legate alle attività prettamente negoziali di nuovo conio, mai affrontate dalle autorità militari in 40 di rappresentanza militare.

Questa figura di mediatore ha tre diverse funzioni, quella della mediazione per le materie soggette a negoziazione, per le quali si prevedono forme indirette di stimolo che favoriscono il raggiungimento di un accordo adottando il modello già in uso nell’ambito della vigente mediazione civile. In pratica si prevede l’obbligo della mediazione e, laddove non si raggiungesse un accordo con il mediatore e la questione giungesse in sede giudiziaria, nel caso in cui il giudice decida per una soluzione paritetica quella proposta del mediatore la parte in disaccordo rispetto a tale proposta pagherebbe una sanzione pecuniaria.

L’altra competenza importante del mediatore sarebbe quella di esercitare una funzione consultiva per le autorità militari e per le organizzazioni sindacali rispetto alle materie oggetto di negoziazione e per quelle relative al servizio e alla disciplina, sia di carattere collettivo che individuale.

Sul piano collettivo l’organismo di base potrà rappresentare all’autorità militare di riferimento il suo parere e le eventuali proposte, interessando l’eventuale autorità militare sovraordinata in caso di disaccordo.

Sul piano individuale sulle materie diverse da quelle oggetto di negoziazione ogni militare ha la possibilità di rivolgersi al mediatore in qualità di difensore civico militare, per il tramite della organizzazione sindacale alla quale è iscritto. Il vincolo dell’iscrizione è esplicitamente voluto al fine di valorizzare il ruolo dei sindacati e dare un riscontro concreto del ruolo di effettiva tutela che questi devono garantire, favorendo in tal modo lo sviluppo di una responsabile coscienza sindacale all’interno del mondo militare. Contestualmente l’organizzazione sindacale svolge altresì un ruolo di filtro finalizzato alla analisi del problema proposto dal singolo militare e alla verifica dei presupposti normativi necessari per l’interessamento del difensore civico.

Nella sostanza le funzioni più rilevanti del Mediatore sarebbero quella di mediare eventuali conflitti tra le organizzazioni sindacali e l’autorità militare di riferimento, e quella di svolgere altresì un ruolo di difensore civico rispetto alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi del singolo militare. La stessa figura del mediatore svolge infine una funzione consultiva anche al fine di prevenire contenziosi di qualsiasi tipo.

Al fine di garantire una funzione indipendente del mediatore si prevede che lo stesso debba avere dei titoli preferenziali è una formazione specifica che dovrà essere finanziata dalle organizzazioni sindacali, mentre la scelta del soggetto dovrà avvenire di servizio o in quiescenza ed eventualmente anche il personale civile, con nomina del comandante di corpo su proposta di una rosa di nominativi offerta dalle rappresentanze sindacali di base in proporzione alla loro rappresentatività. In alternativa i sindacati potranno scegliere i nominativi attingendo da un albo regionale dei mediatori e difensori civici militari.

Evidenziamo in particolare che il fatto del finanziamento della formazione del mediatore e della sua scelta: il finanziamento viene posto a carico delle organizzazioni sindacali proprio per concretizzare il principio di effettiva tutela che deve essere percepito dal personale con riguardo specifico alla funzione del sindacato e alla utilità di aderirvi; peraltro per altro verso invece la scelta viene attribuita al comandante al fine di confermare la sua funzione di imparzialità rispetto alle parti.

Giova infine concludere evidenziando che la presente proposta trae origine nei modelli sindacali dei militari europei che si rifanno a due canali di rappresentanza uno esterno per le materie negoziali ed un interno per le materie attinenti il servizio e la disciplina e alla figura del difensore civico in gergo definito “Ombudsman”.

Art…. Mediatore e difensore civico militare

1. Le rappresentanze unitarie di base svolgono una funzione di consultazione e compartecipazione nelle materie relative al l’ordinamento, l’addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale, l’impiego del personale e la disciplina.

2. Presso ogni comando di Corpo viene istituito un Mediatore e Difensore civico Militare con le seguenti funzioni:

b) di mediazione dei conflitti tra rappresentanze sindacali unitarie di base e l’autorità militare di riferimento per problemi di natura collettiva e individuale in relazione alle materie oggetto di negoziazione sindacale;

c) di controllo di legittimità dell’azione amministrativa per problemi di natura collettiva e individuale per le materie indicate nel comma1.

d) di consultazione per le rappresentanze unitarie di base e per l’autorità militare di riferimento per le materie di cui al comma 1 e per quelle oggetto di negoziazione.

3. La procedura di mediazione costituisce una condizione di procedibilità di ogni azione giudiziaria avente ad oggetto le materie di negoziazione, quando la mediazione non è già stata avviata, il giudice assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

4. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

5. L’eventuale accordo conciliativo sottoscritto dalle parti ha valore di provvedimento amministrativo.

6. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.

7. Le rappresentanze unitarie di base i sindacati e l’autorità militare di riferimento, possono rivolgersi al mediatore per chiedere una consultazione sulle materie negoziale e su quelle di cui al comma 1.

8. Le rappresentanze unitarie di base possono formulare pareri e proposte in merito alle materie di cui al comma 1, che dovranno essere riscontrate dall’autorità militare di riferimento entro un termine di 30 giorni. In caso di disaccordo tra il parere o la proposta formulata i provvedimenti adottati dall’autorità di riferimento, le rappresentanze unitarie di base possono interessare l’autorità militare sovraordinata chiedendo un parere a quest’ultima la quale dovrà esprimersi entro il termine di 30 giorni. Il mancato rispetto dei termini indicati per il riscontro dei pareri e delle proposte delle rappresentanze unitarie di base sarà motivo di condanna alle spese legali a carico dell’Amministrazione militare, anche nel caso in cui non risulti soccombente, in relazione a qualsiasi azione giudiziaria venga avviata a titolo individuale o collettivo sulle materie oggetto del parere o proposta formulata dalle medesime rappresentanze di base.

9. Ogni militare iscritto alle organizzazioni sindacali può rivolgersi al mediatore in qualità di difensore civico per il tramite della propria associazione per la trattazione delle materie di cui al comma 1. Il mediatore in funzione di difensore civico interessato dall’organizzazione sindacale, procederà ad una attività istruttoria finalizzata ad acquisire le informazioni utili a verificare la legittimità dell’azione amministrativa e, dopo avuto un incontro personale con il militare istante, potrà formulare le sue considerazioni ed eventuali proposte da inviare all’autorità militare di riferimento ovvero alle superiori autorità competenti le quali dovranno darvi riscontro entro il termine di 30 giorni

10. Sono fatti salvi i casi di gravità e urgenza per i quali l’Autorità militare competente dovrà rispondere entro il termine di 5 giorni.

11. Il mancato riscontro del parere o della proposta del difensore civico dovrà essere motivato dall’autorità amministrativa di riferimento. Nel caso in cui non sia rispettato il termine di 30 giorni di cui al comma 9, 10 e 12 si applica la disposizione di cui al comma 8 relativa alla condanna dell’Amministrazione delle spese legali.

12. Il mediatore difensore civico militare potrà formulare quesiti e richiedere informazioni alle autorità militari sovraordinate e agli uffici preposti alla trattazione delle materie di sua competenza, i quali dovranno darvi riscontro entro il termine di 30 giorni.

13. La funzione di mediatore e di difensore civico dovrà essere svolta da un militare d qualsiasi grado in servizio o in quiescenza ovvero da personale civile, in possesso della laurea magistrale in giurisprudenza od equivalenti, di titoli adeguati alla funzione da svolgere, ovvero adeguatamente formato dalle organizzazioni sindacali in proporzione al numero dei propri iscritti.

14. Al mediatore e difensore civico militare dovrà essere assicurata la totale indipendenza dall’autorità amministrativa e qualsiasi condizionamento delle sue attività sarà punito con provvedimento disciplinare di corpo o di stato.

15. Al mediatore dovrà essere corrisposta una indennità accessoria definita in sede di negoziazione dei provvedimenti contrattuali nazionali.

16. Potranno essere istituiti degli albi regionali dei mediatori difensori civici da cui le organizzazioni sindacali potranno, in alternativa, individuare i nominativi da proporre all’autorità di comando di riferimento.

17. Gli ulteriori aspetti relativi alla costituzione e alle attività relative al mediatore e difensore civico saranno disciplinati dal regolamento di attuazione di cui all’art…. della presente legge.

 

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