Interrogazione Camera Deputati per il transito in SPE dei VFP4

 

vfp1-16022016

Roma, 20 feb 2016 – Pubblichiamo di seguito l’interrogazione sul transito in SPE dei VFP4.

Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-10845
presentato da
TAGLIALATELA Marcello
testo di
Giovedì 22 ottobre 2015, seduta n. 508
TAGLIALATELA. — Al Ministro della difesa . — Per sapere – premesso che:
il reclutamento del personale di truppa in ferma prefissata delle Forze armate avviene sulla basa di pubblici concorsi;
l’esercito italiano seleziona il personale di truppa, che, ai sensi dell’articolo 627 codice dell’ordinamento militare «…comprende i militari di leva, i volontari in ferma prefissata, gli allievi carabinieri, gli allievi finanzieri, gli allievi delle scuole militari, navale e aeronautica, gli allievi marescialli in ferma, gli allievi ufficiali in ferma prefissata e gli allievi ufficiali delle accademie militari», sulla base di concorsi pubblici scanditi per fasi progressive e successive di avanzamento di carriera;
a decorrere dal 1o gennaio 2005 sono state istituite due categorie di volontari dell’Esercito, vale a dire i volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e i volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4);
per accedere a dette categorie è necessario superare un pubblico concorso ed essere collocati in posizione idonea per il reclutamento in base a quanto stabilito dal bando di concorso circa il numerico dell’immissione;
la disciplina speciale dei volontari di truppa, ora contenuta nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, reca, tra le altre, norme concernenti lo status giuridico dei militari in ferma prefissata quadriennale, ivi compreso l’avanzamento di carriera;
l’aver svolto servizio in qualità di VFP1 è condizione necessaria per accedere ai concorsi sterni banditi per il reclutamento di volontari in ferma quadriennale, e l’accesso al servizio permanente consegue automaticamente all’esito della ferma quadriennale, ovvero alla rafferma biennale, e previa utile ed idonea collocazione nelle graduatorie di merito stilate dalla direzione generale per il personale militare di concerto con i comandi di appartenenza dei militi, e successivamente approvate da decreto interdirigenziale del Ministero della difesa;
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 2, della legge n. 226 del 2004, infatti, esaurita la ferma quadriennale ovvero la rafferma, i volontari giudicati idonei utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa;
la procedura per l’immissione prevede che la direzione generale per il personale militare di concerto con il comando generale del Corpo, previa emanazione di, una circolare con cui si disciplina l’immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente delle forze armate ex lege n. 226 del 2004 e DRR 113 del 2005 emani un decreto interdirigenziale con cui approva le graduatorie di merito relative all’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente secondo decorrenze giuridiche progressive crescenti in funzione dei bandi concorsuali, e al contempo i comandi di appartenenza sono tenuti alla comunicazione di eventuali motivi ostativi all’immissione;
tale procedura, tuttavia, ha visto, negli ultimi anni, un notevole rallentamento delle tempistiche burocratiche e procedurali, tanto da indurre a considerare seriamente la necessità di evitare che il personale che abbia maturato i requisiti per essere immesso nei ruoli dei volontari in servi, permanente veda pregiudicati, dalla lungaggine dei tempi appunto, diritti presidiati costituzionalmente e, quindi, pure diritti quesiti maturati nell’arco del servizio prestato, e di evitare di porre detti volontari in posizione di diseguaglianza giuridica rispetto ai militari in servizio permanente, atteso che con l’esaurimento della ferma prefissata quadriennale si passa dallo status di volontario a quella di graduato;
negli ultimi anni si sta assistendo alla deprecabile prassi che vede, ormai, la rafferma quale procedura obbligata dalla lungaggine dei tempi previsti per la chiusura del procedimento amministrativo previsto per l’immissione in VSP;
a ciò si aggiunge il fatto che anche al termine della rafferma, i volontari che giuridicamente diventano graduati dell’esercito, nelle more dell’approvazione del decreto di ratifica delle graduatorie per il passaggio il servizio permanente, ancora non sono messi in condizione di godere di tutti i diritti di tale status;
essi non possono accedere al fondo per la produttività (F.E.S.I.) posto che i contributi versati non sono completi, il ritardo nelle procedure di immissione non consente di rideterminare le destinazioni, e perciò i militi, nel periodo compreso tra la fine del VFP4 e l’immissione in servizio permanente, non hanno la tranquillità morale ed economica per poter mettere su famiglia o fare un investimento per la casa;
il più recente decreto dirigenziale di approvazione delle graduatorie di merito è il n. 106 del 29 maggio 2015 relativo alla graduatoria di merito relativa alla immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito per il 2014, dei VFP4 in rafferma biennale reclutati ai sensi della legge n. 226 del 2004, con decorrenza giuridica 28 maggio 2009;
è di palmare evidenza come le procedure di immissione in servizio permanente siano in contrasto con l’articolo 97 della Costituzione, in primo luogo perché le tempistiche non rispondono affatto ai criteri di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione principi ai quali la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto il valore di parametro di legittimità delle scelte discrezionali effettuate dal legislatore nella organizzazione degli apparati e dell’attività amministrativa –:
quali iniziative intenda assumere al fine di garantire una maggiore speditezza delle procedure di cui in premessa, e di tutelare i soggetti coinvolti, nel rispetto delle previsioni costituzionali relative al buon andamento della pubblica amministrazione. (4-10845)

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