Pensioni, il governo dimostra ancora una volta molta arroganza e poca competenza

 

armonizzazione-pensioniRoma, 16 maggio 2013 – Hanno avuto un bel coraggio e dimostrano di avere una ampia conoscenza della materia i ministri Giovannini e Franceschini riguardo al rispetto della legge per l’emanazione di atti di governo. Il termine ultimo del 31 ottobre 2012 previsto dall’articolo articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per l’emanazione del  “regolamento per l’armonizzazione all’assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l’INPS, l’ex-ENPALS e l’ex-INPDAP” è ampiamente scaduto.

Ancora una volta i politicanti ci stanno provando e in questo caso si tratta di superare, forse sperando che nessuno se ne accorga, una chiarissima disposizione di legge. Il primo Giovannini, Ministro del Lavoro e delle politiche sociali,  non può dire di non sapere che il termine per l’esercizio della delega è ampiamente scaduto, e tanto meno non può dire altrettanto il suo collega Dario Franceschini, Ministro per i rapporti con il Parlamento, che lo scorso 8 maggio ha trasmesso lo schema di regolamento ai presidenti del Senato e della Camera per l’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari. Provo a fare un po di chiarezza affinché questi politicanti possano correggere il loro errore che rischierebbe di esporre questo già fragile Governo alle conseguenze derivanti dall’approvazione di una riforma che potrebbe, da subito, inciampare nei numerosi precedenti giurisprudenziali che ne determinerebbero l’illegittimità. E poi è difficile pretendere che i cittadini rispettino le norme se  i primi a violarla sono proprio i componenti dell’Esecutivo.

L’articolo 24, comma 18 della legge delega stabilisce che il “regolamento” è da “emanare entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400”, e cioè “con decreto del Presidente della Repubblica”. Il termine “31 ottobre 2012” è perentorio. Proprio per bocca del Presidente Napolitano – che sulla questione dovrebbe essere bene informato – la Corte Costituzionale ha avuto modo di esprimersi già altre volte richiamando il Parlamento e il Governo, ad una scrupolosa osservanza dei termini e delle modalità per esercitare il potere di legiferare.Come avvenuto per ben due volte consecutive in occasione dell’esercizio di un’altra delega per l’emanazione di un “regolamento” – in quei casi si è trattato di quello di riordino della Croce rossa italiana – anche in questa occasione il Governo è riuscito a far scadere il termine a sua disposizione. Ancora una volta quindi è confermato il detto popolare che recita “il lupo perde il pelo ma non il vizio”.

In tema di limiti temporali concessi al Governo per  l’esercizio del potere delegato, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 184 del 10 dicembre 1981, ha avuto modo di osservare che “tale esercizio deve ritenersi completato con la emanazione del provvedimento legislativo, rispetto alla quale la successiva pubblicazione rappresenta condizione di efficacia e non requisito di validità”. Con ciò affermando senza possibilità di equivoci che, in ogni caso, affinché il termine previsto nella legge delega sia rispettato, il decreto legislativo deve, in ogni caso, essere emanato, o promulgato se si tratta di un decreto presidenziale (d.P.R.). A questo punto al Governo non resta che affidarsi al legislatore ordinario e sperare che abbia voglia di cambiare il termine scaduto. Diversamente avrà dimostrato ancora una volta arroganza e poca competenza.

Luca Marco Comellini

 

LINK: ATTO DEL GOVERNO N. 11 SOTTOPOSTO A PARERE DEL PARLAMENTO

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