USAMI Aeronautica fa chiarezza sulla Maggiorazione RIA per i Militari

Roma, 27 gennaio 2024 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo)  – Una recente sentenza della Corte Costituzionale ha messo in dubbi sulla corretta erogazione della RIA, creando altresì false aspettative anche tra i militari. Ecco di cosa si tratta.

QUALI EFFETTI PER I MILITARI

Come una pallina da ping pong sta rimbalzano da una chat all’altra, da un social all’altro, la notizia di un possibile riflesso su tutti i dipendenti pubblici, compresi i militari, della recente sentenza n. 4/2024 con cui la Corte Costituzionale ha deciso l’illegittimità di una norma che limitava la decorrenza giuridica degli aumenti della R.I.A. disposti dalle norme contrattuali degli anni ’90. 

Il nostro sindacato è stato interessato da numerosi iscritti che hanno chiesto lumi in merito.

Vediamo di cosa si tratta.

1. Anno 1990

Viene pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44 – “contratto” del personale civile del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

L’articolo 9 comma 4 di tale contratto prevedeva:

Al personale che, alla data del 1° gennaio 1990, abbia acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio, o che maturi detto quinquennio nell’arco della vigenza contrattuale, compete dalle date suddette una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità nelle sotto indicate misure annue lorde:

prima, seconda e terza qualifica funzionale: L. 300.000;

quarta, quinta e sesta qualifica funzionale: L. 400.000;

settima, ottava e nona qualifica funzionale: L. 500.000.

5. Le misure delle maggiorazioni di cui al comma 4 sono, con le stesse decorrenze stabilite nel medesimo comma 4, raddoppiate e quadruplicate nei confronti del personale che, nell’arco della vigenza contrattuale, abbia o maturi, rispettivamente, dieci o venti anni di servizio, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni.

2. Anno 1992

L‘art. 7 comma 1 D.L. 384/1992 proroga fino al 1993 la vigenza contrattuale del sopra citato contratto dei dipendenti civili. Conseguentemente ai fini della maggiorazione RIA potevano essere considerati i periodi di esperienza professionale di 5,10 e 20 maturati fino al 1993 e non solo fino al 1990 (anno di scadenza originaria del contratto).

Tuttavia l’amministrazione non riconosce l’anzianità relativa agli anni 1991-1993. 

3. Dal 1992 al 2000

I dipendenti civili dei Ministeri fanno ricorso e si forma un orientamento giurisprudenziale che riconosce loro il diritto alle maggiorazioni della RIA disposte dal precitato articolo 9, comma 4 del DPR 44/1990 (incrementi in relazione alle anzianità possedute fino al 1993).

4. Anno 2000

Nel tentativo di salvare le finanze pubbliche, il Parlamento approva l’art. 51 comma 3 della legge di bilancio n. 388 del 23/12/2000, ovvero una norma di interpretazione autentica che rivede la proroga stabilita dall’art. 7 comma 1 D.L. 384/1992 (v. punto 2) stabilendo che ai fini del computo degli aumenti RIA si considerano solamente le anzianità maturate fino al 1990.

5. Anno 2023

Un gruppo di dipendenti pubblici interessati (civili) appellano una sentenza del TAR che nega le maggiorazioni RIA di cui all’articolo 9 comma 4 dpr 44/1990 (contratto dipendenti civili), nel corso del giudizio il Consiglio di Stato rimette gli atti alla Corte Costituzionale perché ritiene illegittimo dell’art. 51, comma 3, della Legge del 23/12/2000 – N. 388, per contrasto con principi costituzionali e comunitari sulla retroattività laddove afferma che ai fini della maggiorazione RIA sono da considerare solamente le anzianità maturate fino al 1990 e non al 1993. Nell’ordinanza di remissione degli atti alla Corte Costituzionale si legge, inoltre, che il Parlamento con tale norma avrebbe condizionato i giudizi pendenti invadendo la sfera di competenza del potere giurisdizionale.

6. Anno 2024

La Corte Costituzionale condivide la tesi del Consiglio di Stato e dichiara l’incostituzionalità dell’art. 51, comma 3, della legge 3488/200. Come conseguenza si riafferma l’art. 7 comma 1 D.L. 384/1992 (v. sopra punto 2) che estendeva fino al 1993 gli effetti delle norme contrattuali, ovvero, ai fini degli aumenti della RIA previsti dall’articolo 9 comma 4 del DPR 44/1990, si considerano le anzianità possedute fino al 1993 (5-10-20 anni vedi punto 1).

7. MILITARI ESCLUSI

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