Roma, 19 febbraio 2024 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – L’INPS ha pubblicato la circolare con cui si fa riferimento al bonus circolare e le modalità per la richiesta. Ecco i dettagli.
Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Istruzioni per la presentazione della domanda e il rimborso del contributo per l’anno 2023 ai sensi del decreto interministeriale del 24 novembre 2023.
Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, all’articolo 1-quater, comma 3, ha introdotto il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (c.d. Bonus psicologo), volto a fornire assistenza psicologica ai cittadini che, nel periodo della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.
Con il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 31 maggio 2022, sono state emanate le disposizioni attuative del citato articolo 1-quater, comma 3, disciplinando la misura per l’anno 2022.
Con la circolare n. 83 del 19 luglio 2022 sono state fornite istruzioni per l’individuazione dei destinatari del beneficio, nonché le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo per l’annualità 2022.
L’articolo 1, comma 538, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, legge di Bilancio 2023), ha reso strutturale il Bonus psicologo, innalzando l’importo massimo a 1.500 euro per persona, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.
L’articolo 22-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, ha disposto l’incremento di 5 milioni di euro, per l’anno 2023, elevando, pertanto, a 10 milioni di euro le risorse stanziate per il suddetto Bonus psicologo per tale annualità. Tali ulteriori risorse saranno assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige con apposito decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.
Con il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 24 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2024, vengono definiti, a decorrere dall’anno 2023, i tempi per la presentazione della domanda per accedere al contributo, l’importo massimo erogabile parametrato all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), il limite di spesa complessivo per l’anno 2023 e quello a decorrere dall’anno 2024, nonché l’entità e la validità dello stesso e i criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige come da Tabella 1 allegata allo stesso decreto.
Tanto premesso, con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per la fruizione del Bonus psicologo a decorrere dall’annualità 2023.
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