Ordini amministrativi e trasferimenti dei militari

Roma, 22 Mag 2019 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – Per gli ordini e i trasferimenti dei militari non sono necessarie particolari garanzie di partecipazione procedimentale, né una specifica motivazione. (Di seguito l’articolo). – Il Tar Sicilia ha rigettato il ricorso del militare che limitava la mancata applicazione nei confronti degli istituti partecipativi di cui alla legge 241/90 sul procedimento amministrativo, ma in particolare la violazione dell’art. 3 L. 241/90 in materia di motivazione.

Secondo l’ormai consolidato ordinamento della giurisprudenza amministrativa, citato dalla sentenza (T.A.R., Roma, sez. I , 1° ottobre 2018 , n. 9654) nell’ambito delle Forze Armate i provvedimenti di trasferimento d’autorità possono essere qualificati come ordini, rispetto ai quali l’interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, generalmente, una rilevanza di mero fatto, per la quale non sono necessarie particolari garanzie di partecipazione preventiva, né una specifica motivazione, considerato che l’interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio prevale sugli altri eventuali interessi del subordinato.

A ciò si aggiunge che, comunque, per la categoria militare non è configurabile una situazione giuridica tutelabile in ordine alla sede di servizio. L’articolo completo prosegue qui >>> https://www.giurdanella.it/2019/05/21/ordini-amministrativi-e-trasferimenti-non-si-applica-il-procedimento-amministrativo/

Condividi questo post