Roma, 09 agosto 2022 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – Un aggiornamento normativo per il personale richiamato in servizio a domanda senza oneri o senza assegni dall’ausiliaria ha diritto alla riliquidazione del Trattamento di Fine Servizio.
La Circolare Inps n. 159 del 28 ottobre 2021 , “Riliquidazione del trattamento di fine servizio (TFS) per il personale militare richiamato in servizio a domanda senza oneri (o senza assegni) dall’ausiliaria”, fornisce indicazioni alle Strutture territoriali in merito alla riliquidazione del trattamento di fine servizio per il personale delle Forze armate richiamato in servizio a domanda senza oneri (o senza assegni) dall’ausiliaria, per svolgere attività di lavoro in favore dell’Amministrazione di appartenenza o di altre pubbliche Amministrazioni.
Precedentemente, con un messaggio del 2015, n. 6292, l’Inps aveva già chiarito che il servizio prestato dal personale in ausiliaria, richiamato in servizio a domanda “senza oneri” o senza assegni, è da ritenersi utile ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, sempre che fosse stato accertato il versamento del contributo “Opera di Previdenza” da parte dell’Amministrazione di appartenenza sia per la quota a carico dell’Amministrazione medesima sia per la quota a carico dell’amministrato.
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